Sentenza 177/1986 (ECLI:IT:COST:1986:177)
Massima numero 12482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Titolo
SENT. 177/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE - INDIRIZZO E COORDINAMENTO (FUNZIONE DI) - AMBITO E LIMITI.
SENT. 177/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE - INDIRIZZO E COORDINAMENTO (FUNZIONE DI) - AMBITO E LIMITI.
Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte, alla funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' regionali sono soggette anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in tutto l'ambito dei poteri ad esse costituzionalmente garantiti, e non solo relativamente alle materie di competenza ripartita, giacche' di fronte alla necessita' di soddisfare esigenze unitarie non rileva la distinzione fra statuto speciale e statuto ordinario o fra tipi e gradi di competenze degli enti autonomi. Peraltro, l'ingerenza statale in una sfera riservata all'autonomia e' consentita solo la' dove siano configurabili interessi insuscettivi o scarsamente suscettivi di frazionamento o localizzazione, ovvero la' dove essa sia direttamente e strettamente collegata alla realizzazione di un valore costituzionale, tanto piu' se articolata secondo una programmazione. - S. n. 340/1983; n. 150/1982; n. 307/1983; n. 245/1984.
Secondo la giurisprudenza della Corte, alla funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' regionali sono soggette anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in tutto l'ambito dei poteri ad esse costituzionalmente garantiti, e non solo relativamente alle materie di competenza ripartita, giacche' di fronte alla necessita' di soddisfare esigenze unitarie non rileva la distinzione fra statuto speciale e statuto ordinario o fra tipi e gradi di competenze degli enti autonomi. Peraltro, l'ingerenza statale in una sfera riservata all'autonomia e' consentita solo la' dove siano configurabili interessi insuscettivi o scarsamente suscettivi di frazionamento o localizzazione, ovvero la' dove essa sia direttamente e strettamente collegata alla realizzazione di un valore costituzionale, tanto piu' se articolata secondo una programmazione. - S. n. 340/1983; n. 150/1982; n. 307/1983; n. 245/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte