Sentenza 177/1986 (ECLI:IT:COST:1986:177)
Massima numero 12483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Titolo
SENT. 177/86 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PIANO STATALE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - POTERE SURROGATORIO DELLO STATO - ATTI CONNESSI AD INTERESSI DI RILIEVO LOCALE E PER FINI NON DIRETTAMENTE RIVOLTI ALLA TUTELA DI UN VALORE COSTITUZIONALE - PREVALENZA DELL'AUTONOMIA RISPETTO ALLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 177/86 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PIANO STATALE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - POTERE SURROGATORIO DELLO STATO - ATTI CONNESSI AD INTERESSI DI RILIEVO LOCALE E PER FINI NON DIRETTAMENTE RIVOLTI ALLA TUTELA DI UN VALORE COSTITUZIONALE - PREVALENZA DELL'AUTONOMIA RISPETTO ALLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Il comma quinto aggiunto all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui prevede, nell'ambito di un piano per il contenimento della spesa pubblica, che lo Stato possa surrogare le Province autonome, inadempienti rispetto ad attivita' a loro volta surrogatorie nei confronti delle unita' sanitarie locali, per l'adozione di provvedimenti attinenti all'organizzazione del lavoro nelle predette u.s.l. o al ridimensionamento dei servizi sanitari in eccesso, realizza una ingiustificata ingerenza nella sfera di autonomia speciale costituzionalmente garantita qual e' quella assicurata alle Province autonome in tema di controllo sugli enti locali dall'art. 54, n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, la' dove si tratti di comportamenti, misure, provvedimenti che attengano all'organizzazione del lavoro o a prestazioni eccedenti gli standards minimi stabiliti dal Piano sanitario a favore di tutti i cittadini, non si configurano interessi unitari che impongano il potere statale di coordinamento, bensi' si configurano interessi legati alle situazioni locali, la cui cura non e' sufficiente a far ritenere prevalenti le ragioni del coordinamento su quelle della autonomia. Ne' puo' indurre a diverse conclusioni la valutazione della funzione di coordinamento della norma in esame: essa, infatti, non e' connessa direttamente e strettamente alla tutela del valore costituzionale della salute, cioe' agli scopi essenziali della legge sul servizio sanitario n. 833 del 1978, bensi' mira ad assicurare solo la maggiore economicita' di gestione delle strutture, evitando sprechi e distorsioni. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo nei confronti delle Province di Trento e di Bolzano il comma quinto aggiunto, all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, comma decimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui, nel richiamare il comma precedente, comma quarto aggiunto all'art. 13 della legge n. 181 del 1982 dall'art. 11, comma decimo, del decreto-legge ridetto, comprende il riferimento fatto dal detto comma precedente agli artt. 3, comma secondo, e 5, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 526. - S. n. 307/1983; n. 357/1985.
Il comma quinto aggiunto all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui prevede, nell'ambito di un piano per il contenimento della spesa pubblica, che lo Stato possa surrogare le Province autonome, inadempienti rispetto ad attivita' a loro volta surrogatorie nei confronti delle unita' sanitarie locali, per l'adozione di provvedimenti attinenti all'organizzazione del lavoro nelle predette u.s.l. o al ridimensionamento dei servizi sanitari in eccesso, realizza una ingiustificata ingerenza nella sfera di autonomia speciale costituzionalmente garantita qual e' quella assicurata alle Province autonome in tema di controllo sugli enti locali dall'art. 54, n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, la' dove si tratti di comportamenti, misure, provvedimenti che attengano all'organizzazione del lavoro o a prestazioni eccedenti gli standards minimi stabiliti dal Piano sanitario a favore di tutti i cittadini, non si configurano interessi unitari che impongano il potere statale di coordinamento, bensi' si configurano interessi legati alle situazioni locali, la cui cura non e' sufficiente a far ritenere prevalenti le ragioni del coordinamento su quelle della autonomia. Ne' puo' indurre a diverse conclusioni la valutazione della funzione di coordinamento della norma in esame: essa, infatti, non e' connessa direttamente e strettamente alla tutela del valore costituzionale della salute, cioe' agli scopi essenziali della legge sul servizio sanitario n. 833 del 1978, bensi' mira ad assicurare solo la maggiore economicita' di gestione delle strutture, evitando sprechi e distorsioni. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo nei confronti delle Province di Trento e di Bolzano il comma quinto aggiunto, all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, comma decimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui, nel richiamare il comma precedente, comma quarto aggiunto all'art. 13 della legge n. 181 del 1982 dall'art. 11, comma decimo, del decreto-legge ridetto, comprende il riferimento fatto dal detto comma precedente agli artt. 3, comma secondo, e 5, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 526. - S. n. 307/1983; n. 357/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 54
Altri parametri e norme interposte