Sentenza 177/1986 (ECLI:IT:COST:1986:177)
Massima numero 12484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Titolo
SENT. 177/86 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PIANO STATALE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - POTERE SURROGATORIO DELLO STATO - ATTIVITA' CONNESSE AD INTERESSI INFRAZIONABILI E NON LOCALIZZABILI - PREVALENZA DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO RISPETTO ALL'AUTONOMIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 177/86 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PIANO STATALE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - POTERE SURROGATORIO DELLO STATO - ATTIVITA' CONNESSE AD INTERESSI INFRAZIONABILI E NON LOCALIZZABILI - PREVALENZA DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO RISPETTO ALL'AUTONOMIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il comma quinto aggiunto all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, decimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, la' dove prevede, nell'ambito di un piano per il contenimento della spesa pubblica, che lo Stato possa surrogare le Province autonome, inadempienti rispetto ad attivita' a loro volta surrogatorie nei confronti delle unita' sanitarie locali, per lo svolgimento di attivita' di mero accertamento e verifica sulla regolarita' di erogazione della spesa sanitaria ovvero di meri puntuali adempimenti, introduce una forma di coordinamento della spesa sanitaria correlata ad un interesse avente il grado massimo di infrazionabilita' o non localizzabilita'. Invero, trattandosi di meri accertamenti o di comportamenti adempitivi di determinazioni gia' adottate in esecuzione di atti di coordinamento, si configurano interessi non localizzabili, ma indiscriminatamente riferibili all'intero territorio nazionale - e quindi interessi elettivamente valutabili in sede centrale - relativamente al metodo di acquisizione di dati in vista della loro elaborazione e relativamente al raggiungimento di specifici risultati previsti. Ne consegue che il previsto potere surrogatorio statale, pur costituendo una puntuale e penetrante ingerenza nella sfera di autonomia speciale riservata alle Province autonome, non supera, tenuto conto della natura e dei fini del coordinamento di cui si tratta (in relazione ai quali le esigenze unitarie assumono particolare rilievo) i limiti posti al coordinamento stesso a tutela della sfera anzidetta. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, sotto ogni altro aspetto diverso da quello gia' deciso con dichiarazione di illegittimita' costituzionale, del comma quinto aggiunto all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, comma decimo, del decreto- legge n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevate in riferimento agli artt. 5, 9, n. 10, 16, 54, n. 5). - S. n. 340/1983; n. 307/1983; n. 245/1984.
Il comma quinto aggiunto all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, decimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, la' dove prevede, nell'ambito di un piano per il contenimento della spesa pubblica, che lo Stato possa surrogare le Province autonome, inadempienti rispetto ad attivita' a loro volta surrogatorie nei confronti delle unita' sanitarie locali, per lo svolgimento di attivita' di mero accertamento e verifica sulla regolarita' di erogazione della spesa sanitaria ovvero di meri puntuali adempimenti, introduce una forma di coordinamento della spesa sanitaria correlata ad un interesse avente il grado massimo di infrazionabilita' o non localizzabilita'. Invero, trattandosi di meri accertamenti o di comportamenti adempitivi di determinazioni gia' adottate in esecuzione di atti di coordinamento, si configurano interessi non localizzabili, ma indiscriminatamente riferibili all'intero territorio nazionale - e quindi interessi elettivamente valutabili in sede centrale - relativamente al metodo di acquisizione di dati in vista della loro elaborazione e relativamente al raggiungimento di specifici risultati previsti. Ne consegue che il previsto potere surrogatorio statale, pur costituendo una puntuale e penetrante ingerenza nella sfera di autonomia speciale riservata alle Province autonome, non supera, tenuto conto della natura e dei fini del coordinamento di cui si tratta (in relazione ai quali le esigenze unitarie assumono particolare rilievo) i limiti posti al coordinamento stesso a tutela della sfera anzidetta. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, sotto ogni altro aspetto diverso da quello gia' deciso con dichiarazione di illegittimita' costituzionale, del comma quinto aggiunto all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, comma decimo, del decreto- legge n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevate in riferimento agli artt. 5, 9, n. 10, 16, 54, n. 5). - S. n. 340/1983; n. 307/1983; n. 245/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 54
Altri parametri e norme interposte