Sentenza 178/1986 (ECLI:IT:COST:1986:178)
Massima numero 12485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Titolo
SENT. 178/86 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS - TASSABILITA' - CRITERI - INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
SENT. 178/86 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS - TASSABILITA' - CRITERI - INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost. - senza alcuna motivazione sulla rilevanza, nel giudizio a quo, delle prescrizioni contenute in tale norma, riguardante la determinazione della misura della ritenuta d'acconto alla fonte sui redditi di lavoro dipendente.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost. - senza alcuna motivazione sulla rilevanza, nel giudizio a quo, delle prescrizioni contenute in tale norma, riguardante la determinazione della misura della ritenuta d'acconto alla fonte sui redditi di lavoro dipendente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte