Sentenza 178/1986 (ECLI:IT:COST:1986:178)
Massima numero 12486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Titolo
SENT. 178/86 B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS - TASSABILITA' - CRITERI - INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
SENT. 178/86 B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS - TASSABILITA' - CRITERI - INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482 - nella parte in cui ha modificato l'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sottraendo alla forma di tassazione separata ivi prevista i redditi di cui alla lett. e) dell'art. 12 dello stesso d.P.R. e prevedendo una nuova aliquota per i redditi sottoposti a tassazione separata ove nei due anni precedenti il soggetto non abbia avuto redditi - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., senza alcuna motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482 - nella parte in cui ha modificato l'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sottraendo alla forma di tassazione separata ivi prevista i redditi di cui alla lett. e) dell'art. 12 dello stesso d.P.R. e prevedendo una nuova aliquota per i redditi sottoposti a tassazione separata ove nei due anni precedenti il soggetto non abbia avuto redditi - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., senza alcuna motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte