Sentenza 178/1986 (ECLI:IT:COST:1986:178)
Massima numero 12486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  27/06/1986;  Decisione del  27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12485  12487  12488  12489  12490  12491


Titolo
SENT. 178/86 B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS - TASSABILITA' - CRITERI - INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482 - nella parte in cui ha modificato l'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sottraendo alla forma di tassazione separata ivi prevista i redditi di cui alla lett. e) dell'art. 12 dello stesso d.P.R. e prevedendo una nuova aliquota per i redditi sottoposti a tassazione separata ove nei due anni precedenti il soggetto non abbia avuto redditi - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., senza alcuna motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte