Sentenza 178/1986 (ECLI:IT:COST:1986:178)
Massima numero 12487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Titolo
SENT. 178/86 C. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS - TASSAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AI VERSAMENTI A CARICO DEL DIPENDENTE - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (PARZIALE).
SENT. 178/86 C. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS - TASSAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AI VERSAMENTI A CARICO DEL DIPENDENTE - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (PARZIALE).
Testo
La capacita' contributiva deve essere intesa come idoneita' soggettiva all'obbligazione tributaria, mentre gli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, non colpiscono effettive manifestazioni di essa, per la parte in cui assoggettano ad imposizione somme affluite al Fondo gestito dall'E.N.P.A.S., in base a contribuzioni, gravanti sul dipendente e corrisposte direttamente dallo Stato. Infatti, per la parte afferente in via virtuale a tale contribuzione, e' illogico ritenere che la indennita' di buonuscita si profili come reddito, cosicche' la tassazione di essa lede il principio di capacita' contributiva, tenuto anche conto che l'art. 53, primo comma, Cost., va interpretato nel senso che a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 53, primo comma, Cost. - gli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita, corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S..
La capacita' contributiva deve essere intesa come idoneita' soggettiva all'obbligazione tributaria, mentre gli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, non colpiscono effettive manifestazioni di essa, per la parte in cui assoggettano ad imposizione somme affluite al Fondo gestito dall'E.N.P.A.S., in base a contribuzioni, gravanti sul dipendente e corrisposte direttamente dallo Stato. Infatti, per la parte afferente in via virtuale a tale contribuzione, e' illogico ritenere che la indennita' di buonuscita si profili come reddito, cosicche' la tassazione di essa lede il principio di capacita' contributiva, tenuto anche conto che l'art. 53, primo comma, Cost., va interpretato nel senso che a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 53, primo comma, Cost. - gli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita, corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte