Sentenza 178/1986 (ECLI:IT:COST:1986:178)
Massima numero 12489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Titolo
SENT. 178/86 E. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS - ASSERITA NATURA PREVIDENZIALE DELLA INDENNITA' - TASSABILITA' - DESCREZIONALITA' LEGISLATIVA - CRITERI E LIMITI.
SENT. 178/86 E. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS - ASSERITA NATURA PREVIDENZIALE DELLA INDENNITA' - TASSABILITA' - DESCREZIONALITA' LEGISLATIVA - CRITERI E LIMITI.
Testo
Per capacita' contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., deve intendersi l'idoneita' del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalita' sotto il profilo della arbitrarieta' o irrazionalita'. Pertanto, nonostante la garanzia apprestata in materia previdenziale dall'art. 38 Cost., l'allegata natura previdenziale della indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., non ne esclude la tassabilita', se non nei limiti minimi indispensabili ad assicurarne le finalita' previdenziali, secondo valutazioni che competono al legislatore e risultano nel caso di specie immuni da irrazionalita'. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 38 e 53 Cost., dell'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui modifica l'art. 12, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata sotto il profilo che irrazionalmente tali norme assoggetterebbero ad imposizione fiscale la indennita' di buonuscita ENPAS considerandola "reddito" e non tenendo conto della natura previdenziale di detta indennita'). - S. nn. 25/1984, 63/1982 e 62/1977.
Per capacita' contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., deve intendersi l'idoneita' del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalita' sotto il profilo della arbitrarieta' o irrazionalita'. Pertanto, nonostante la garanzia apprestata in materia previdenziale dall'art. 38 Cost., l'allegata natura previdenziale della indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., non ne esclude la tassabilita', se non nei limiti minimi indispensabili ad assicurarne le finalita' previdenziali, secondo valutazioni che competono al legislatore e risultano nel caso di specie immuni da irrazionalita'. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 38 e 53 Cost., dell'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui modifica l'art. 12, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata sotto il profilo che irrazionalmente tali norme assoggetterebbero ad imposizione fiscale la indennita' di buonuscita ENPAS considerandola "reddito" e non tenendo conto della natura previdenziale di detta indennita'). - S. nn. 25/1984, 63/1982 e 62/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte