Ordinanza 18/2021 (ECLI:IT:COST:2021:18)
Massima numero 43561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  14/01/2021;  Decisione del  14/01/2021
Deposito del 11/02/2021; Pubblicazione in G. U. 17/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43560


Titolo
Nome - Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio - Assunzione automatica del cognome paterno in caso di riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori - Possibilità per essi, di comune accordo, di trasmettere, al momento della nascita, solo il cognome materno - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto all'identità personale e del principio di uguaglianza, anche in relazione agli obblighi europei e sovranazionali - Pregiudizialità della questione relativa all'acquisizione del solo cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, nell'ipotesi di mancato accordo tra loro - Autorimessione della questione pregiudiziale - Sospensione del giudizio principale - Notifiche conseguenti.

Testo

Sono sollevate dalla Corte costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU -, che pertanto ne dispone la trattazione innanzi a sé sospendendo il giudizio principale, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano, relative alla preclusione della facoltà, per i genitori, di scegliere, di comune accordo, il solo cognome materno, sono strettamente connesse alla più ampia questione - avente carattere logicamente pregiudiziale - che ha ad oggetto la generale disciplina dell'automatica attribuzione del cognome paterno. Infatti, anche laddove fosse riconosciuta la facoltà suddetta, la regola che impone l'acquisizione del solo cognome paterno dovrebbe essere ribadita in tutte le fattispecie in cui tale accordo manchi o, comunque, non sia stato legittimamente espresso, con la conseguenza che il meccanismo consensuale richiesto dal rimettente non porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori. (Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2016, n. 255 del 2014, n. 179 del 1976, n. 195 del 1972 e n. 133 del 1970; ordinanze n. 114 del 2014, n. 61 del 2006, n. 42 del 2001, n. 197 del 1996, n. 183 del 1996, n. 297 del 1995, n. 225 del 1995, n. 294 del 1993, n. 378 del 1992, n. 586 del 1988, n. 176 del 1988, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite. Ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate, l'esame da parte della Corte di specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti a diritti fondamentali, non può essere pretermesso, poiché l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 96 del 2015, n. 162 del 2014, n. 113 del 2011 e n. 179 del 1976; ordinanze n. 183 del 1996, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970).



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 262  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 14