Ordinanza 182/1986 (ECLI:IT:COST:1986:182)
Massima numero 12496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
27/06/1986; Decisione del
27/06/1986
Deposito del 07/07/1986; Pubblicazione in G. U. 16/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 182/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CASE ECONOMICHE E POPOLARI - SOSPENSIONE OPE LEGIS DEGLI SFRATTI NELLE AREE AD ALTA TENSIONE ABITATIVA - DECADENZA DAL BENEFICIO, PER MOROSITA', PREVISTA NEI CONFRONTI DEI SOLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA ED ACQUIRENTI DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dl 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito in l 5 aprile 1985, n. 118) art. 1, comma settimo. - cst art. 3.
ORD. 182/86. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CASE ECONOMICHE E POPOLARI - SOSPENSIONE OPE LEGIS DEGLI SFRATTI NELLE AREE AD ALTA TENSIONE ABITATIVA - DECADENZA DAL BENEFICIO, PER MOROSITA', PREVISTA NEI CONFRONTI DEI SOLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA ED ACQUIRENTI DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dl 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito in l 5 aprile 1985, n. 118) art. 1, comma settimo. - cst art. 3.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' - per asserito contrasto con l'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma settimo, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in l. n. 118/1985 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), in quanto prevede la decadenza per morosita' dal beneficio della sospensione dello sfratto (soltanto in riferimento ai precedenti commi quinto e sesto, ossia) solo per gli assegnatari e per gli acquirenti di edilizia agevolata, ed irragionevolmente non estende tale decadenza a tutti i conduttori, beneficiari della sospensione dell'esecuzione, che si siano resi morosi. Ed invero - come la Corte ha gia' rilevato nel dichiarare l'inammissibilita' di identica questione - una impugnativa siffatta si risolve nella richiesta alla Corte di una non consentita pronuncia additiva, presupponente una scelta - di esclusiva competenza del legislatore - tra una pluralita' di soluzioni, tutte idonee in astratto ad estendere la decadenza dal beneficio per cui e' causa. - S. n. 109/1986.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' - per asserito contrasto con l'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma settimo, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in l. n. 118/1985 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), in quanto prevede la decadenza per morosita' dal beneficio della sospensione dello sfratto (soltanto in riferimento ai precedenti commi quinto e sesto, ossia) solo per gli assegnatari e per gli acquirenti di edilizia agevolata, ed irragionevolmente non estende tale decadenza a tutti i conduttori, beneficiari della sospensione dell'esecuzione, che si siano resi morosi. Ed invero - come la Corte ha gia' rilevato nel dichiarare l'inammissibilita' di identica questione - una impugnativa siffatta si risolve nella richiesta alla Corte di una non consentita pronuncia additiva, presupponente una scelta - di esclusiva competenza del legislatore - tra una pluralita' di soluzioni, tutte idonee in astratto ad estendere la decadenza dal beneficio per cui e' causa. - S. n. 109/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte