Sentenza 184/1986 (ECLI:IT:COST:1986:184)
Massima numero 12499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Titolo
SENT. 184/86 B. RESPONSABILITA'CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE EXTRACONTRATTUALE - CARATTERI - FINALITA' - ASSUNZIONE DI COMPITI PREVENTIVI E SANZIONATORI - AMMISSIBILITA' - DANNO MORALE SUBIETTIVO - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO IN RELAZIONE A FATTI ILLECITI PARTICOLARMENTE QUALIFICATI - DIVIETO PER IL LEGISLATORE ORDINARIO - ESCLUSIONE.
SENT. 184/86 B. RESPONSABILITA'CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE EXTRACONTRATTUALE - CARATTERI - FINALITA' - ASSUNZIONE DI COMPITI PREVENTIVI E SANZIONATORI - AMMISSIBILITA' - DANNO MORALE SUBIETTIVO - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO IN RELAZIONE A FATTI ILLECITI PARTICOLARMENTE QUALIFICATI - DIVIETO PER IL LEGISLATORE ORDINARIO - ESCLUSIONE.
Testo
E' innegabile che la responsabilita' civile extracontrattuale, alla quale nel tempo attuale non puo' riconoscersi carattere esclusivamente o prevalentemente sanzionatorio, sia in grado di provvedere non soltanto alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ma fra l'altro, a volte, anche ed almeno in parte, ad ulteriormente prevenire e sanzionare l'illecito, come avviene appunto per la riparazione dei danni non patrimoniali da reato. Accanto quindi alla responsabilita' penale (anzi, forse meglio, insieme ed "ulteriormente" alla pena pubblica), quella civile ben puo' assumere compiti preventivi e sanzionatori. Ne' puo' essere vietato al legislatore ordinario, ai fini ora indicati, prescrivere, anche a parita' di effetto dannoso (danno morale subiettivo), il risarcimento soltanto in relazione a fatti illeciti particolarmente qualificati e, piu' di altri, da prevenire ed ulteriormente sanzionare.
E' innegabile che la responsabilita' civile extracontrattuale, alla quale nel tempo attuale non puo' riconoscersi carattere esclusivamente o prevalentemente sanzionatorio, sia in grado di provvedere non soltanto alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ma fra l'altro, a volte, anche ed almeno in parte, ad ulteriormente prevenire e sanzionare l'illecito, come avviene appunto per la riparazione dei danni non patrimoniali da reato. Accanto quindi alla responsabilita' penale (anzi, forse meglio, insieme ed "ulteriormente" alla pena pubblica), quella civile ben puo' assumere compiti preventivi e sanzionatori. Ne' puo' essere vietato al legislatore ordinario, ai fini ora indicati, prescrivere, anche a parita' di effetto dannoso (danno morale subiettivo), il risarcimento soltanto in relazione a fatti illeciti particolarmente qualificati e, piu' di altri, da prevenire ed ulteriormente sanzionare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte