Sentenza 184/1986 (ECLI:IT:COST:1986:184)
Massima numero 12500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  30/06/1986;  Decisione del  30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12498  12499  12501  12502  12503  12504  12505  12506  12507  12508  12509  12510  12511


Titolo
SENT. 184/86 C. SALUTE (TUTELA DELLA ) - "DANNO BIOLOGICO" - NOZIONE - DISTINZIONE RISPETTO AL DANNO MORALE E AL DANNO PATRIMONIALE.

Testo
Il "danno biologico" consiste nella menomazione dell'integrita' psico-fisica dell'offeso, che trasforma in patologica la stessa fisiologica integrita' e costituisce l'evento interno al fatto illecito, legato da un lato all'altra componente interna del fatto, il comportamento, da un nesso di causalita' e dall'altro, alla (eventuale) componente esterna, danno morale subiettivo (o danno patrimoniale) da altro, diverso, ulteriore rapporto di causalita' materiale. Esso e' danno specifico, cioe' un tipo di danno che si identifica con un tipo di evento, mentre il danno morale subiettivo e', invece, un genere di danno-conseguenza, che puo' derivare da una serie numerosa di tipi di eventi; cosi' come genere di danno-conseguenza, condizione obiettiva di risarcibilita' al pari di quello morale, e' il danno patrimonaile, che, a sua volta, puo' derivare da diversi eventi tipici. Diversamente dalle conseguenze morali subiettive o patrimoniali che presuppongono avvenuto l'intero fatto illecito, cioe' il comportamento piu' l'evento, e possono anche mancare in tutto o in parte, il "danno biologico", in quanto evento interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere ed essere provato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte