Sentenza 184/1986 (ECLI:IT:COST:1986:184)
Massima numero 12501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  30/06/1986;  Decisione del  30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12498  12499  12500  12502  12503  12504  12505  12506  12507  12508  12509  12510  12511


Titolo
SENT. 184/86 D. SALUTE (TUTELA DELLA ) - LESIONE DEL BENE- GIURIDICO SALUTE - NOZIONE - APPARTENENZA AD UNA DIMENSIONE VALUTATIVA, DISTINTA DA QUELLA NATURALISTICA - RIFERIMENTO A QUEST'ULTIMA DELLE LOCUZIONI "DANNO BIOLOGICO" E "DANNO FISIOLOGICO" - IMPEDIMENTO PER LE ATTIVITA' EXTRALAVORATIVE NON RETRIBUITE - NECESSITA' DI PROVA - ESCLUSIONE.

Testo
La lesione del bene-giuridico salute e' l'intrinseca antigiuridicita' obiettiva del "danno biologico" o "fisiologico", appartiene quindi ad una dimensione valutativa, distinta da quella naturalistica, alla quale invece fanno riferimento le locuzioni "danno biologico" e "danno fisiologico". D'altra parte, la menomazione dell'integrita' psico-fisica del soggetto e' evento naturalistico, effettivo, da provare in ogni caso; la lesione giuridica al bene salute si concreta, invece, nel momento stesso in cui si realizza, in interezza, il fatto costitutivo dell'illecito; e non va provato che la menomazione bio-psichica del soggetto offeso in concreto abbia impedito le manifestazioni, le attivita' extralavorative non retribuite, ordinarie che, accanto alle attivita' lavorative retribuite, esprimono, realizzandola, la salute in senso fisio-psichico.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte