Sentenza 184/1986 (ECLI:IT:COST:1986:184)
Massima numero 12503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Titolo
SENT. 184/86 F. ILLECITO CIVILE - TRATTAMENTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI - SITUAZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - DIRITTO ALLA SALUTE - VIOLAZIONE - EFFETTI - OBBLIGAZIONE RIPARATORIA. SALUTE (TUTELA DELLA) - COSTITUZIONE, ART. 32, COMMA PRIMO - BENE GIURIDICO COSTITUENTE DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA - VIOLAZIONE - EFFETTI - OPERATIVITA' DEL PRECETTO COSTITUZIONALE ANCHE NEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO.
SENT. 184/86 F. ILLECITO CIVILE - TRATTAMENTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI - SITUAZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - DIRITTO ALLA SALUTE - VIOLAZIONE - EFFETTI - OBBLIGAZIONE RIPARATORIA. SALUTE (TUTELA DELLA) - COSTITUZIONE, ART. 32, COMMA PRIMO - BENE GIURIDICO COSTITUENTE DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA - VIOLAZIONE - EFFETTI - OPERATIVITA' DEL PRECETTO COSTITUZIONALE ANCHE NEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO.
Testo
Va ribadito che, pur rientrando nella discrezionalita' del legislatore adottare trattamenti differenziati in relazione alle diverse situazioni, per presupposti e gravita', del fatto costituente reato e del fatto dannoso integrante esclusivamente illecito civile, dalla stessa vanno escluse le "situazioni soggettive costituzionalmente garantite", per cui la violazione del diritto alla salute - trattandosi di un bene tutelato, come diritto fondamentale della persona, direttamente dalla Costituzione (art. 32, comma primo) - nel costituire illecito civile, in quanto il riconoscimento di tale diritto e' pienamente operante anche nei rapporti di diritto privato, non puo' non determinare, di per se', il sorgere dell'obbligazione riparatoria, in conseguenza della integrazione dell'art. 2043 cod. civ. con la disposizione costituzionale. - S. nn. 87/1979; 88/1979.
Va ribadito che, pur rientrando nella discrezionalita' del legislatore adottare trattamenti differenziati in relazione alle diverse situazioni, per presupposti e gravita', del fatto costituente reato e del fatto dannoso integrante esclusivamente illecito civile, dalla stessa vanno escluse le "situazioni soggettive costituzionalmente garantite", per cui la violazione del diritto alla salute - trattandosi di un bene tutelato, come diritto fondamentale della persona, direttamente dalla Costituzione (art. 32, comma primo) - nel costituire illecito civile, in quanto il riconoscimento di tale diritto e' pienamente operante anche nei rapporti di diritto privato, non puo' non determinare, di per se', il sorgere dell'obbligazione riparatoria, in conseguenza della integrazione dell'art. 2043 cod. civ. con la disposizione costituzionale. - S. nn. 87/1979; 88/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte