Ordinamento giudiziario - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Decreto del Presidente del Tribunale di Taranto, di sospensione delle udienze penali - Decreto del Presidente del Tribunale di Taranto e del magistrato collaboratore al coordinamento dei giudici di pace, di diffida del Giudice di pace di Taranto, N. R., dall'adottare provvedimenti organizzativi dell'attività giurisdizionale in violazione della sospensione - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice di pace di Taranto, N. R., nei confronti del Presidente del Tribunale di Taranto - Lamentata violazione dei principi di leale collaborazione, di buon andamento degli uffici giudiziari, del diritto alla salute e ad una giusta retribuzione, nonché lesione dell'indipendenza della magistratura di pace - Carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi - Inammissibilità del ricorso.
È dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso - in riferimento agli artt. 25, 32, 36, 97, 101, 104, 108 e 111 Cost. - da N. R., Giudice di pace di Taranto, nei confronti del Tribunale di Taranto, in persona del già Presidente facente funzioni, in qualità di organo amministrativo, e, ove occorra, in persona del Presidente in carica, in relazione al decreto del 4 maggio 2020, n. 36, con il quale è stata disposta la sospensione delle udienze a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e al decreto del 13 maggio 2020, n. 38, adottato dal Presidente del Tribunale di Taranto insieme al magistrato collaboratore al coordinamento dei giudici di pace di Taranto, recante diffida al Giudice di pace ricorrente dall'adottare provvedimenti organizzativi dell'attività giurisdizionale di sua competenza in violazione delle disposizioni adottate con il decreto n. 36 del 2020. Il conflitto sorge dall'esercizio di funzioni non giurisdizionali tra organi appartenenti, entrambi, al potere giudiziario. La doglianza del giudice di pace si risolve pertanto nella contestazione dell'illegittimità degli atti amministrativi adottati, per la sua mancata partecipazione al relativo procedimento. (Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2019, n. 10 del 2017, n. 260 del 2016 e n. 104 del 2016; ordinanza n. 84 del 2020).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, i singoli organi giurisdizionali sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui sono espressione, e alla loro competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, ma tale legittimazione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 366 del 2008, n. 338 del 2007, n. 340 del 1999, n. 244 del 1999 e n. 87 del 1978).
È esclusa l'ammissibilità di conflitti che coinvolgano organi appartenenti, entrambi, al potere giudiziario. (Precedente citato: ordinanza n. 296 del 2013).