Sentenza 184/1986 (ECLI:IT:COST:1986:184)
Massima numero 12504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Titolo
SENT. 184/86 G. RISARCIMENTO DEL DANNO - COD. CIV., ART. 2043 - "NORMA IN BIANCO" - INDICAZIONE DELL'ILLICEITA' OGGETTIVA DEL FATTO UNICAMENTE ATTRAVERSO L'"INGIUSTIZIA" DEL DANNO PRODOTTO DALL'ILLECITO - CONSEGUENZE IN TEMA DI DIRITTO ALLA SALUTE.
SENT. 184/86 G. RISARCIMENTO DEL DANNO - COD. CIV., ART. 2043 - "NORMA IN BIANCO" - INDICAZIONE DELL'ILLICEITA' OGGETTIVA DEL FATTO UNICAMENTE ATTRAVERSO L'"INGIUSTIZIA" DEL DANNO PRODOTTO DALL'ILLECITO - CONSEGUENZE IN TEMA DI DIRITTO ALLA SALUTE.
Testo
L'art. 2043 cod. civ. e' una sorta di "norma in bianco" in quanto, mentre vi e' espressamente e chiaramente indicata l'obbligazione risarcitoria, che consegue al fatto doloso o colposo, non sono individuati i beni giuridici la cui lesione e' vietata, essendo l'illiceita' oggettiva del fatto, che condiziona il sorgere della detta obbligazione, indicata unicamente attraverso l'"ingiustizia" del danno prodotto dall'illecito. Esso quindi contiene una norma giuridica secondaria, la cui applicazione presuppone l'esistenza di una norma giuridica primaria, perche' non fa che statuire le conseguenze dell'iniuria, dell'atto contra ius, cioe' della violazione di una norma di diritto obiettivo, integrativa del precetto non espresso. Pertanto, il riconoscimento del diritto alla salute, come fondamentale diritto alla persona umana, comporta il riconoscimento che l'art. 32, primo comma, Cost. integra l'art. 2043 cit., completandone il precetto primario.
L'art. 2043 cod. civ. e' una sorta di "norma in bianco" in quanto, mentre vi e' espressamente e chiaramente indicata l'obbligazione risarcitoria, che consegue al fatto doloso o colposo, non sono individuati i beni giuridici la cui lesione e' vietata, essendo l'illiceita' oggettiva del fatto, che condiziona il sorgere della detta obbligazione, indicata unicamente attraverso l'"ingiustizia" del danno prodotto dall'illecito. Esso quindi contiene una norma giuridica secondaria, la cui applicazione presuppone l'esistenza di una norma giuridica primaria, perche' non fa che statuire le conseguenze dell'iniuria, dell'atto contra ius, cioe' della violazione di una norma di diritto obiettivo, integrativa del precetto non espresso. Pertanto, il riconoscimento del diritto alla salute, come fondamentale diritto alla persona umana, comporta il riconoscimento che l'art. 32, primo comma, Cost. integra l'art. 2043 cit., completandone il precetto primario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte