Sentenza 184/1986 (ECLI:IT:COST:1986:184)
Massima numero 12506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Titolo
SENT. 184/86 I. RISARCIMENTO DEL DANNO - NATURA - SANZIONE ESECUTIVA DEL PRECETTO PRIMARIO - FINALITA' - RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO TRA GLI INTERESSI PRIVATI IN GIOCO - DIVERSITA' DALLE SANZIONI PUNITIVE.
SENT. 184/86 I. RISARCIMENTO DEL DANNO - NATURA - SANZIONE ESECUTIVA DEL PRECETTO PRIMARIO - FINALITA' - RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO TRA GLI INTERESSI PRIVATI IN GIOCO - DIVERSITA' DALLE SANZIONI PUNITIVE.
Testo
Il risarcimento del danno, che e' una sanzione riparatoria appartenente alla categoria delle sanzioni "esecutive" del precetto primario, tende a ripristinare l'equilibrio tra gli interessi privati in gioco, segue alla violazione della norma di diritto privato e, pertanto, soprattutto alla lesione dell'oggetto specifico, immediatamente garantito dalla stessa norma; si distingue, quindi, nettamente dalla pena, che appartiene invece alla categoria delle sanzioni punitive, e, di conseguenza, tende principalmente a rieducare il reo od a riaffermare l'autorita' statale ed a prevenire i pericoli sociali indiretti (recidiva, vendetta privata, ecc.); consegue alla violazione della norma di diritto penale e, pertanto, soprattutto alla lesione degli oggetti giuridici mediati, garantiti precipuamente dalla norma penale.
Il risarcimento del danno, che e' una sanzione riparatoria appartenente alla categoria delle sanzioni "esecutive" del precetto primario, tende a ripristinare l'equilibrio tra gli interessi privati in gioco, segue alla violazione della norma di diritto privato e, pertanto, soprattutto alla lesione dell'oggetto specifico, immediatamente garantito dalla stessa norma; si distingue, quindi, nettamente dalla pena, che appartiene invece alla categoria delle sanzioni punitive, e, di conseguenza, tende principalmente a rieducare il reo od a riaffermare l'autorita' statale ed a prevenire i pericoli sociali indiretti (recidiva, vendetta privata, ecc.); consegue alla violazione della norma di diritto penale e, pertanto, soprattutto alla lesione degli oggetti giuridici mediati, garantiti precipuamente dalla norma penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte