Sentenza 184/1986 (ECLI:IT:COST:1986:184)
Massima numero 12507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Titolo
SENT. 184/86 L. RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO DEL "DANNO BIOLOGICO" - DISTINZIONE DI TALE DANNO DA QUELLO PATRIMONIALE OD ECONOMICO - RATIO DEL DIVIETO DI MENOMAZIONI DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA - IDENTITA' CON QUELLA DELLA RISARCIBILITA' DEL DANNO PATRIMONIALE.
SENT. 184/86 L. RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO DEL "DANNO BIOLOGICO" - DISTINZIONE DI TALE DANNO DA QUELLO PATRIMONIALE OD ECONOMICO - RATIO DEL DIVIETO DI MENOMAZIONI DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA - IDENTITA' CON QUELLA DELLA RISARCIBILITA' DEL DANNO PATRIMONIALE.
Testo
Va ribadito che il "danno biologico" e' nettamente distinto da quello patrimoniale od economico; che assume un ruolo autonomo sia in relazione al lucro cessante da invalidita' lavorativa (temporanea o permanente) in concreto incidente sulla capacita' di guadagno del danneggiato sia nei confronti del danno morale in senso stretto; che e' sempre presente nell'avvenuta menomazione psico-fisica, e sempre risarcito, a differenza delle due voci (eventuali) del lucro cessante e del danno morale. Ciononostante, da una parte il risarcimento del detto danno costituisce un primo, essenziale, prioritario risarcimento, che ne condiziona ogni altro e, pertanto, anche quello del lucro cessante (non potendovi essere risarcimento di danni patrimoniali derivanti da fatto illecito lesivo della salute senza il necessario preliminare risarcimento del "danno biologico"); e dall'altra parte, la ragione per la quale e' vietato causare menomazioni dell'integrita' psico-fisica (ossia la tutela delle manifestazioni della vita ordinaria, del soggetto passivo del fatto, sia lavorativa che extralavorativa) e' quella stessa che fonda la risarcibilita' del danno patrimoniale, in quanto e' una sola la ratio del combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ..
Va ribadito che il "danno biologico" e' nettamente distinto da quello patrimoniale od economico; che assume un ruolo autonomo sia in relazione al lucro cessante da invalidita' lavorativa (temporanea o permanente) in concreto incidente sulla capacita' di guadagno del danneggiato sia nei confronti del danno morale in senso stretto; che e' sempre presente nell'avvenuta menomazione psico-fisica, e sempre risarcito, a differenza delle due voci (eventuali) del lucro cessante e del danno morale. Ciononostante, da una parte il risarcimento del detto danno costituisce un primo, essenziale, prioritario risarcimento, che ne condiziona ogni altro e, pertanto, anche quello del lucro cessante (non potendovi essere risarcimento di danni patrimoniali derivanti da fatto illecito lesivo della salute senza il necessario preliminare risarcimento del "danno biologico"); e dall'altra parte, la ragione per la quale e' vietato causare menomazioni dell'integrita' psico-fisica (ossia la tutela delle manifestazioni della vita ordinaria, del soggetto passivo del fatto, sia lavorativa che extralavorativa) e' quella stessa che fonda la risarcibilita' del danno patrimoniale, in quanto e' una sola la ratio del combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte