Sentenza 184/1986 (ECLI:IT:COST:1986:184)
Massima numero 12507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  30/06/1986;  Decisione del  30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12498  12499  12500  12501  12502  12503  12504  12505  12506  12508  12509  12510  12511


Titolo
SENT. 184/86 L. RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO DEL "DANNO BIOLOGICO" - DISTINZIONE DI TALE DANNO DA QUELLO PATRIMONIALE OD ECONOMICO - RATIO DEL DIVIETO DI MENOMAZIONI DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA - IDENTITA' CON QUELLA DELLA RISARCIBILITA' DEL DANNO PATRIMONIALE.

Testo
Va ribadito che il "danno biologico" e' nettamente distinto da quello patrimoniale od economico; che assume un ruolo autonomo sia in relazione al lucro cessante da invalidita' lavorativa (temporanea o permanente) in concreto incidente sulla capacita' di guadagno del danneggiato sia nei confronti del danno morale in senso stretto; che e' sempre presente nell'avvenuta menomazione psico-fisica, e sempre risarcito, a differenza delle due voci (eventuali) del lucro cessante e del danno morale. Ciononostante, da una parte il risarcimento del detto danno costituisce un primo, essenziale, prioritario risarcimento, che ne condiziona ogni altro e, pertanto, anche quello del lucro cessante (non potendovi essere risarcimento di danni patrimoniali derivanti da fatto illecito lesivo della salute senza il necessario preliminare risarcimento del "danno biologico"); e dall'altra parte, la ragione per la quale e' vietato causare menomazioni dell'integrita' psico-fisica (ossia la tutela delle manifestazioni della vita ordinaria, del soggetto passivo del fatto, sia lavorativa che extralavorativa) e' quella stessa che fonda la risarcibilita' del danno patrimoniale, in quanto e' una sola la ratio del combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte