Sentenza 184/1986 (ECLI:IT:COST:1986:184)
Massima numero 12508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Titolo
SENT. 184/86 M. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE EXTRACONTRATTUALE - COD. CIV., ART. 2043 - INTERPRETAZIONE IN CORRELAZIONE AI PRECETTI COSTITUZIONALI CHE TUTELANO VALORI PERSONALI - RICHIESTA DI AUTONOMO RISARCIMENTO DEL "DANNO BIOLOGICO" - CONTENUTO.
SENT. 184/86 M. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE EXTRACONTRATTUALE - COD. CIV., ART. 2043 - INTERPRETAZIONE IN CORRELAZIONE AI PRECETTI COSTITUZIONALI CHE TUTELANO VALORI PERSONALI - RICHIESTA DI AUTONOMO RISARCIMENTO DEL "DANNO BIOLOGICO" - CONTENUTO.
Testo
La vigente Costituzione, garantendo principalmente valori personali, impone che l'art. 2043 cod. civ. vada correlato agli articoli della Carta fondamentale (che tutelano i predetti valori) e che, pertanto, sia letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell'illecito. Cio' comporta che detto articolo, correlato all'art. 32 Cost., vada necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma (esclusi i danni morali subiettivi che vanno risarciti ex art. 2059 cod. civ. solo quando l'illecito civile costituisca anche reato) di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana. Ne consegue che la richiesta di autonomo risarcimento, in ogni caso, del "danno biologico" contiene un implicito, ma ineludibile, invito ad una particolare attenzione alla norma primaria ex art. 32 Cost., la cui violazione fonda il risarcimento ex art. 2043, al contenuto dell'iniuria, di cui allo stesso articolo, ed alla comprensione (non piu' limitata, quindi, alla garanzia di soli beni patrimoniali) del risarcimento della lesione di beni e valori personali.
La vigente Costituzione, garantendo principalmente valori personali, impone che l'art. 2043 cod. civ. vada correlato agli articoli della Carta fondamentale (che tutelano i predetti valori) e che, pertanto, sia letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell'illecito. Cio' comporta che detto articolo, correlato all'art. 32 Cost., vada necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma (esclusi i danni morali subiettivi che vanno risarciti ex art. 2059 cod. civ. solo quando l'illecito civile costituisca anche reato) di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana. Ne consegue che la richiesta di autonomo risarcimento, in ogni caso, del "danno biologico" contiene un implicito, ma ineludibile, invito ad una particolare attenzione alla norma primaria ex art. 32 Cost., la cui violazione fonda il risarcimento ex art. 2043, al contenuto dell'iniuria, di cui allo stesso articolo, ed alla comprensione (non piu' limitata, quindi, alla garanzia di soli beni patrimoniali) del risarcimento della lesione di beni e valori personali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte