Sentenza 184/1986 (ECLI:IT:COST:1986:184)
Massima numero 12509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Titolo
SENT. 184/86 N. RISARCIMENTO DEL DANNO - ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - VIOLAZIONE DI DIRITTI DICHIARATI FONDAMENTALI DALLA COSTITUZIONE - POSSIBILITA' DI LIMITAZIONI LEGISLATIVE ALLA TUTELA RISARCITORIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL "DANNO BIOLOGICO".
SENT. 184/86 N. RISARCIMENTO DEL DANNO - ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - VIOLAZIONE DI DIRITTI DICHIARATI FONDAMENTALI DALLA COSTITUZIONE - POSSIBILITA' DI LIMITAZIONI LEGISLATIVE ALLA TUTELA RISARCITORIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL "DANNO BIOLOGICO".
Testo
Anche a voler ammettere che il riconoscimento, in un determinato ramo dell'ordinamento, di un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria (disponendosi ad esempio che non la lesione di quel diritto, per se', sia risarcibile, ma la medesima purche' conseguano danni di un certo genere), va pero' sottolineato che cio', in ogni caso, non puo' accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. Pertanto, dalla correlazione tra gli artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ., e' posta una norma che, per volonta' della Carta costituzionale, non puo' limitare in alcun modo il risarcimento del "danno biologico".
Anche a voler ammettere che il riconoscimento, in un determinato ramo dell'ordinamento, di un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria (disponendosi ad esempio che non la lesione di quel diritto, per se', sia risarcibile, ma la medesima purche' conseguano danni di un certo genere), va pero' sottolineato che cio', in ogni caso, non puo' accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. Pertanto, dalla correlazione tra gli artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ., e' posta una norma che, per volonta' della Carta costituzionale, non puo' limitare in alcun modo il risarcimento del "danno biologico".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte