Sentenza 184/1986 (ECLI:IT:COST:1986:184)
Massima numero 12510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Titolo
SENT. 184/86 O. RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - DIRITTO ALLA SALUTE - LESIONE - "DANNO BIOLOGICO" - NATURA NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITA' - LIMITI - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. SALUTE (TUTELA DEL) - LESIONE - "DANNO BIOLOGICO" - RISARCIBILITA' - LIMITI - RICHIAMO AL DIRITTO VIVENTE - ASSERITO CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - cc art. 2059. - cst artt. 2, 3, comma primo, 24, comma primo, e 32, comma primo.
SENT. 184/86 O. RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - DIRITTO ALLA SALUTE - LESIONE - "DANNO BIOLOGICO" - NATURA NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITA' - LIMITI - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. SALUTE (TUTELA DEL) - LESIONE - "DANNO BIOLOGICO" - RISARCIBILITA' - LIMITI - RICHIAMO AL DIRITTO VIVENTE - ASSERITO CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - cc art. 2059. - cst artt. 2, 3, comma primo, 24, comma primo, e 32, comma primo.
Testo
L'art. 2059 cod. civ., con l'ammettere, secondo il diritto vivente, la risarcibilita' del solo danno morale soggettivo (e cioe' del danno consistente nel "transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso" appartenente, come del resto il danno patrimoniale, alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto), prevede il risarcimento del "danno biologico" (il quale e' invece danno specifico, cioe' rappresenta l'evento del fatto lesivo della salute) soltanto nel caso che il fatto costituisca (anche) reato e relativamente ai soli (conseguenti) danni morali subiettivi. Ma, riguardo a tale limite, non si pongono problemi di costituzionalita', in quanto il collegamento dell'art. 2043 cod. civ. con l'art. 32 consente, alla luce dell'interpretazione estensiva affermatasi nella evoluzione dello stesso diritto vivente, di risarcire, oltre ai danni in senso stretto patrimoniali, anche tutti quelli che, almeno potenzialmente, ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana e quindi anche, autonomamente e senza alcun ipotizzabile limite, il "danno biologico" qui considerato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2059 cit., denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, 24, comma primo, e 32, comma primo, Cost. - in quanto prevede la risarcibilita' del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto costituzionale tutelato (nel caso di specie, il diritto alla salute contemplato dall'art. 32 Cost.), solo se conseguenza di un reato).
L'art. 2059 cod. civ., con l'ammettere, secondo il diritto vivente, la risarcibilita' del solo danno morale soggettivo (e cioe' del danno consistente nel "transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso" appartenente, come del resto il danno patrimoniale, alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto), prevede il risarcimento del "danno biologico" (il quale e' invece danno specifico, cioe' rappresenta l'evento del fatto lesivo della salute) soltanto nel caso che il fatto costituisca (anche) reato e relativamente ai soli (conseguenti) danni morali subiettivi. Ma, riguardo a tale limite, non si pongono problemi di costituzionalita', in quanto il collegamento dell'art. 2043 cod. civ. con l'art. 32 consente, alla luce dell'interpretazione estensiva affermatasi nella evoluzione dello stesso diritto vivente, di risarcire, oltre ai danni in senso stretto patrimoniali, anche tutti quelli che, almeno potenzialmente, ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana e quindi anche, autonomamente e senza alcun ipotizzabile limite, il "danno biologico" qui considerato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2059 cit., denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, 24, comma primo, e 32, comma primo, Cost. - in quanto prevede la risarcibilita' del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto costituzionale tutelato (nel caso di specie, il diritto alla salute contemplato dall'art. 32 Cost.), solo se conseguenza di un reato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte