Sentenza 184/1986 (ECLI:IT:COST:1986:184)
Massima numero 12511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Titolo
SENT. 184/86 P. RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - DIRITTO ALLA SALUTE - LESIONE - "DANNO BIOLOGICO" - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI - CAUTELE.
SENT. 184/86 P. RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - DIRITTO ALLA SALUTE - LESIONE - "DANNO BIOLOGICO" - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI - CAUTELE.
Testo
Il criterio liquidativo del "danno biologico" deve rispondere, per un corretto giudizio, da un lato ad un'uniformita' pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non puo' essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto) e dall'altro ad elasticita' e flessibilita', al fine di adeguare la liquidazione del caso esaminato all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attivita' della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato. E, poiche' a seguito del fatto lesivo della salute vanno altresi' risarciti, ove si verifichino, sia i danni- conseguenze di carattere patrimoniale (esempio: lucro cessante), con altra autonoma voce - ex artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ. - sia i danni morali subiettivi, in presenza, nel fatto, anche dei caratteri del reato - ex art. 2059 cod. civ., - il cumulo che viene a realizzarsi tra le tre voci di danno, pur generando pericoli di sperequazioni (i soggetti che percepiscono un attuale reddito lavorativo hanno diritto a richiedere una voce di danno in piu') dovrebbe consigliare cautela nella loro liquidazione.
Il criterio liquidativo del "danno biologico" deve rispondere, per un corretto giudizio, da un lato ad un'uniformita' pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non puo' essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto) e dall'altro ad elasticita' e flessibilita', al fine di adeguare la liquidazione del caso esaminato all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attivita' della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato. E, poiche' a seguito del fatto lesivo della salute vanno altresi' risarciti, ove si verifichino, sia i danni- conseguenze di carattere patrimoniale (esempio: lucro cessante), con altra autonoma voce - ex artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ. - sia i danni morali subiettivi, in presenza, nel fatto, anche dei caratteri del reato - ex art. 2059 cod. civ., - il cumulo che viene a realizzarsi tra le tre voci di danno, pur generando pericoli di sperequazioni (i soggetti che percepiscono un attuale reddito lavorativo hanno diritto a richiedere una voce di danno in piu') dovrebbe consigliare cautela nella loro liquidazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte