Sentenza 185/1986 (ECLI:IT:COST:1986:185)
Massima numero 9205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  30/06/1986;  Decisione del  30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  9213


Titolo
SENT. 185/86 A. MINORI - TUTELA - FONDAMENTO NELLA CARTA COSTITUZIONALE - GIUDIZI RELATIVI ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO ED ALLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - ESPRESSA PREVISIONE CHE I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROLE SIANO ADOTTATI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA STESSA.

Testo
Dal fatto che la Costituzione (in particolare negli artt. 2, 3, 29, 30 e 31) nominalisticamente poco si soffermi sui minori o sulla minore eta' va dedotto, tenuto conto dell'ordinamento precostituzionale tanto prodigo di riferimenti alla "particolarita'" della condizione minorile, una scelta di sostanza a favore del minore, considerato, ad ogni consentito effetto, persona umana al pari di qualsiasi altro soggetto, senza alcun bisogno di esplicite quanto sovrabbondanti enunciazioni in proposito. Tutto cio' spiega perche' il legislatore ordinario, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, abbia disposto che i provvedimenti riguardanti la prole vengano assunti dal giudice nell'esclusivo interesse morale e materiale della medesima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte