Sentenza 185/1986 (ECLI:IT:COST:1986:185)
Massima numero 9213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  30/06/1986;  Decisione del  30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  9205


Titolo
SENT. 185/86 B. FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIVORZIO - SEPARAZIONE DI CONIUGI - PROCEDIMENTI - FIGLI MINORI - PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO ED ALTRI CHE LI RIGUARDINO - TUTELA IN GIUDIZIO - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI (UGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA, DOVERI DEI GENITORI) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - l 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma primo (in relazione all'art. 6, comma secondo); pc art. 708 (in relazione all'art. 155 cc). - cst artt. 3, commi primo e secondo, 24, comma secondo, e 30.

Testo
La valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in giudizio, di determinati interessi, spetta al legislatore ordinario, il quale non e' vincolato a prevedere la qualita' di parte per i titolari degli stessi. E' pertanto da escludere che sia costituzionalmente illegittima l'omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, spiegabile, d'altro canto, per non essere stata ravvisata l'opportunita' di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli minori con l'attribuire ai secondi la qualita' di parte, ne' tantomeno di concedere agli stessi - in quanto non abilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori - il potere (negato anche al Pubblico Ministero) di impugnare le sentenze concernenti i coniugi medesimi; con cio', dovendosi ritenere idonee e sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimenti suindicati, le misure gia' previste in loro favore (intervento obbligatorio in giudizio del Pubblico Ministero, amplissime facolta' istruttorie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di concreto conflitto tra genitori e figli minori, l'esperibilita' dei normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati in via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 cod. civ.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 708 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 155 cod. civ.), nella parte in cui non prevedono - rispettivamente, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e in quello di separazione personale dei coniugi - la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore, figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento a lui pertinente).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte