Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Medici in formazione specialistica, assegnatari del contratto aggiuntivo regionale - Previsione di specifici obblighi - Restituzione di parte del percepito in caso di inosservanza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nelle materie delle professioni ovvero della tutela della salute, nonché dei principi di autodeterminazione negoziale e di eguaglianza - Lacunosità del percorso argomentativo seguito - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per il carattere lacunoso del percorso argomentativo seguito, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 che, inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell'art. 3 della legge reg. Veneto n. 9 del 2013, prevede specifici obblighi ai medici in formazione specialistica, assegnatari del contratto aggiuntivo regionale, imponendo la restituzione di parte del percepito in caso di inosservanza. Il ricorrente ha omesso di enucleare in maniera univoca i princìpi fondamentali che assume siano stati violati e si è limitato ad evocare i parametri costituzionali senza dar conto delle ragioni che inducono a ravvisare in concreto la loro lesione, trascurando altresì di ricostruire il quadro normativo in cui la previsione impugnata si colloca, in particolare l'Accordo fra Governo, Regioni e Province autonome deliberato nella Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012. (Precedente citato: sentenza n. 126 del 2014).
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui lamenta la violazione e di svolgere una argomentazione non meramente assertiva in merito alle ragioni del contrasto con i parametri evocati. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2021 e n. 174 del 2020).