Sentenza 187/1986 (ECLI:IT:COST:1986:187)
Massima numero 12512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 187/86. REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO - ADEGUAMENTO AL COSTO DELLA VITA - ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA ANZICHE' DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - PROVVEDIMENTI RELATIVI AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - ESTRANEITA' DELLA QUESTIONE RISPETTO A QUELLE IN OGGETTO NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
SENT. 187/86. REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO - ADEGUAMENTO AL COSTO DELLA VITA - ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA ANZICHE' DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - PROVVEDIMENTI RELATIVI AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - ESTRANEITA' DELLA QUESTIONE RISPETTO A QUELLE IN OGGETTO NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17, e dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e all'art. 14, lett. q), dello Statuto della Regione siciliana. Tali questioni infatti vertono sulla misura dell'indennita' di contingenza attribuita ai dipendenti regionali collocati a riposo, ma nei provvedimenti relativi al trattamento di pensione - della cui legittimita' il giudice a quo era chiamato a giudicare - l'indennita' di contingenza era stata attribuita "ai sensi delle vigenti disposizioni di legge", senza che ne fosse "precisato l'importo", cosicche' le questioni sollevate sono irrilevanti nel giudizio a quo, avendo questo ad oggetto atti di contenuto ancora indeterminato e del tutto generico. - S. n. 186/1986.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17, e dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e all'art. 14, lett. q), dello Statuto della Regione siciliana. Tali questioni infatti vertono sulla misura dell'indennita' di contingenza attribuita ai dipendenti regionali collocati a riposo, ma nei provvedimenti relativi al trattamento di pensione - della cui legittimita' il giudice a quo era chiamato a giudicare - l'indennita' di contingenza era stata attribuita "ai sensi delle vigenti disposizioni di legge", senza che ne fosse "precisato l'importo", cosicche' le questioni sollevate sono irrilevanti nel giudizio a quo, avendo questo ad oggetto atti di contenuto ancora indeterminato e del tutto generico. - S. n. 186/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte