Sentenza 188/1986 (ECLI:IT:COST:1986:188)
Massima numero 12513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  30/06/1986;  Decisione del  30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 188/86. TRASPORTI PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ASSUNZIONE - TITOLI PREFERENZIALI - APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DEI "FIGLI DI AGENTI" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
In un ordinamento che ripudia la "distinzione... di condizioni personali e sociali" (art. 3 Cost.) non puo' riconoscersi legittimita' ad un criterio fondato sull'appartenenza ad una determinata famiglia, criterio che, se considerato (come, nel caso, l'appartenenza alla categoria dei "figli di agenti" delle ferrovie in concessione) titolo preferenziale per l'assunzione in servizio (di ruolo) si risolve in un privilegio ingiustificato, non potendo certo desumersi, dal semplice rapporto di filiazione, una maggiore attitudine del figlio - rispetto ad altri concorrenti - ad espletare mansioni analoghe a quelle svolte dal padre. L'art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento all. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che cosi' dispone, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua, per contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., con la conseguente caducazione anche di quella parte della disposizione che, per la sua formulazione ("purche' il posto cui questi ultimi aspirano non sia moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui e' rivestito il padre"), e' evidentemente riferibile solo ai "figli di agenti", mentre la categoria degli "orfani di ex agenti" - considerata in altra parte dello stesso art. 9 - e' fuori questione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte