Sentenza 189/1986 (ECLI:IT:COST:1986:189)
Massima numero 12515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
12514
Titolo
SENT. 189/86 B. CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - COMITATI PROVINCIALI PER LA CACCIA - COMPOSIZIONE - MANCATA PREVISIONE, FRA I MEMBRI, DI UN CONCESSIONARIO DI RISERVE DI CACCIA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 189/86 B. CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - COMITATI PROVINCIALI PER LA CACCIA - COMPOSIZIONE - MANCATA PREVISIONE, FRA I MEMBRI, DI UN CONCESSIONARIO DI RISERVE DI CACCIA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Escludendo, in primis, che nel Comitato provinciale della caccia - di cui all'art. 4 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 - ora soppresso, esistesse alcuna rappresentanza di interessi di categorie determinate, la presenza, quali componenti, di ben undici "esperti" nelle varie discipline (zoologiche, naturalistiche, agricole, forestali e urbanistiche) connesse alla conservazione del patrimonio faunistico - oltre a due membri in rappresentanza delle associazioni naturalistiche - garantiva una gamma di conoscenze tecnico-scientifiche e di specifiche esperienze. Percio' la mancata previsione, in tale organo tecnico consultivo, anche di un concessionario di riserve di caccia non incide sul principio di imparzialita' e buon andamento della p.a.: giacche' la presenza del rappresentante delle riserve di caccia giunte a scadenza non avrebbe potuto aggiungere nozioni che gli altri membri gia' non possedessero, e che il legislatore nella sua discrezionalita' tecnica ha giudicato esaustive. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 l. Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost).
Escludendo, in primis, che nel Comitato provinciale della caccia - di cui all'art. 4 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 - ora soppresso, esistesse alcuna rappresentanza di interessi di categorie determinate, la presenza, quali componenti, di ben undici "esperti" nelle varie discipline (zoologiche, naturalistiche, agricole, forestali e urbanistiche) connesse alla conservazione del patrimonio faunistico - oltre a due membri in rappresentanza delle associazioni naturalistiche - garantiva una gamma di conoscenze tecnico-scientifiche e di specifiche esperienze. Percio' la mancata previsione, in tale organo tecnico consultivo, anche di un concessionario di riserve di caccia non incide sul principio di imparzialita' e buon andamento della p.a.: giacche' la presenza del rappresentante delle riserve di caccia giunte a scadenza non avrebbe potuto aggiungere nozioni che gli altri membri gia' non possedessero, e che il legislatore nella sua discrezionalita' tecnica ha giudicato esaustive. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 l. Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte