Sentenza 190/1986 (ECLI:IT:COST:1986:190)
Massima numero 12516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
12517
Titolo
SENT. 190/86 A. REGIONE SICILIA - ENTI ECONOMICI REGIONALI - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - DECADENZA IPSO IURE DISPOSTA CON "LEGGE-PROVVEDIMENTO" - ASSERITA INCOMPETENZA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE IN ORDINE ALL'EMANAZIONE DI LEGGI PROVVEDIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 190/86 A. REGIONE SICILIA - ENTI ECONOMICI REGIONALI - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - DECADENZA IPSO IURE DISPOSTA CON "LEGGE-PROVVEDIMENTO" - ASSERITA INCOMPETENZA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE IN ORDINE ALL'EMANAZIONE DI LEGGI PROVVEDIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Alla luce della costante giurisprudenza della Corte la quale, in occasione di giudizi relativi a leggi regionali siciliane prive di astrattezza o di ripetibilita', non ha mai enunziato un divieto generalizzato di leggi provvedimento, ma ha sempre esercitato un controllo sostanziale sull'atto - sia pure con le particolarita' richieste dal suo specifico oggetto - e' da escludere che l'art. 20 dello Statuto speciale, oltre a prevedere l'ordinaria attribuzione delle funzioni amministrative, crei altresi' una riserva a favore dell'esecutivo nei confronti delle stesse leggi-provvedimento con conseguente preclusione per l'Assemblea regionale della potesta' di emanarle (il che, tra l'altro, irrigidirebbe ingiustificatamente solo per la Sicilia, la forma di governo delle regioni). Non e' percio' in contrasto con la suddetta norma statutaria la legge-provvedimento della regione Sicilia 30 dicembre 1976, n. 90, con la quale si e' disposta la decadenza ipso-iure dei consigli di amministrazione degli enti economici regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 20 Statuto regionale, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 l. 30 dicembre 1976, n. 90). - S. nn. 61/1958, 29/1966, 95/1966 e 80/1969.
Alla luce della costante giurisprudenza della Corte la quale, in occasione di giudizi relativi a leggi regionali siciliane prive di astrattezza o di ripetibilita', non ha mai enunziato un divieto generalizzato di leggi provvedimento, ma ha sempre esercitato un controllo sostanziale sull'atto - sia pure con le particolarita' richieste dal suo specifico oggetto - e' da escludere che l'art. 20 dello Statuto speciale, oltre a prevedere l'ordinaria attribuzione delle funzioni amministrative, crei altresi' una riserva a favore dell'esecutivo nei confronti delle stesse leggi-provvedimento con conseguente preclusione per l'Assemblea regionale della potesta' di emanarle (il che, tra l'altro, irrigidirebbe ingiustificatamente solo per la Sicilia, la forma di governo delle regioni). Non e' percio' in contrasto con la suddetta norma statutaria la legge-provvedimento della regione Sicilia 30 dicembre 1976, n. 90, con la quale si e' disposta la decadenza ipso-iure dei consigli di amministrazione degli enti economici regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 20 Statuto regionale, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 l. 30 dicembre 1976, n. 90). - S. nn. 61/1958, 29/1966, 95/1966 e 80/1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte