Sentenza 191/1986 (ECLI:IT:COST:1986:191)
Massima numero 12195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  30/06/1986;  Decisione del  30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12193  12218


Titolo
SENT. 191/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - TASSE REGIONALI E SOPRATTASSE PROVINCIALI SULLE CONCESSIONI NON GOVERNATIVE - LICENZA PER L'ARTE TIPOGRAFICA - ATTO EMESSO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE - E' ATTO SOGGETTO A TASSA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 19 del d.P.R. n. 616/1977 include fra gli atti gia' di competenza dello Stato trasferiti ai comuni, la licenza per l'arte tipografica di cui all'art. 111 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. A norma dell'art. 8 del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal d.P.R. n. 616/1977 e per le quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative, sono assoggettati, a decorrere dall'1 gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali. Ben, puo', pertanto, la Regione Trentino-Alto Adige, sul razionale e legittimo presupposto che la licenza rilasciata dal comune equivale a quella analoga rimessa ai Presidenti delle Giunte provinciali, comprendere fra le tasse regionali quella relativa alla licenza per l'esercizio delle arti tipografiche rilasciata dai Presidenti delle Giunte provinciali, in quanto atto che non figura piu' tra le concessioni governative (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della Regione Trentino- Alto Adige, riapprovata dal Consiglio regionale il 18 ottobre 1977, nella parte in cui comprende fra le tasse regionali, al numero 66, quella relativa alla licenza per l'esercizio delle arti tipografiche di cui all'art. 111 del Testo unico di pubblica sicurezza, sollevata in riferimento agli artt. 73 e 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - S. n. 14/1956.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 73

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 77

Altri parametri e norme interposte