Sentenza 191/1986 (ECLI:IT:COST:1986:191)
Massima numero 12218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 23/07/1986
Titolo
SENT. 191/86 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - RICORSO INERENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE TASSE REGIONALI E DELLE SOPRATTASSE PROVINCIALI SULLE CONCESSIONI NON GOVERNATIVE - PREVISTO SILENZIO-ACCOGLIMENTO - INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE DEL SILENZIO-RIGETTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 191/86 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - RICORSO INERENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE TASSE REGIONALI E DELLE SOPRATTASSE PROVINCIALI SULLE CONCESSIONI NON GOVERNATIVE - PREVISTO SILENZIO-ACCOGLIMENTO - INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE DEL SILENZIO-RIGETTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 1 della legge riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 18 ottobre 1977, concernente i ricorsi inerenti all'applicazione delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative, prevede che decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, senza che sia stata comunicata al ricorrente la relativa decisione, il ricorso deve ritenersi accolto. Tale norma comporta un'ingiustificata deroga al principio generale vigente nel sistema della giustizia amministrativa - al quale la legge regionale deve, nella specie, adeguarsi, secondo il primo comma dell'art. 73 dello Statuto - che, di regola, al silenzio dell'amministrazione conferisce l'opposto significato: quello, cioe', del diniego di accoglimento dell'istanza ovvero di rigetto del ricorso del privato. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Trentino-Alto Adige predetta.
L'art. 1 della legge riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 18 ottobre 1977, concernente i ricorsi inerenti all'applicazione delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative, prevede che decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, senza che sia stata comunicata al ricorrente la relativa decisione, il ricorso deve ritenersi accolto. Tale norma comporta un'ingiustificata deroga al principio generale vigente nel sistema della giustizia amministrativa - al quale la legge regionale deve, nella specie, adeguarsi, secondo il primo comma dell'art. 73 dello Statuto - che, di regola, al silenzio dell'amministrazione conferisce l'opposto significato: quello, cioe', del diniego di accoglimento dell'istanza ovvero di rigetto del ricorso del privato. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Trentino-Alto Adige predetta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 73
co. 1
Altri parametri e norme interposte