Sentenza 20/2021 (ECLI:IT:COST:2021:20)
Massima numero 43601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
12/01/2021; Decisione del
12/01/2021
Deposito del 12/02/2021; Pubblicazione in G. U. 17/02/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Argomentazione adeguata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Argomentazione adeguata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per assertività e genericità delle censure, formulate nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019. Con un'argomentazione adeguata, idonea a superare il vaglio di ammissibilità, il Governo ha prospettato l'incidenza della disciplina regionale impugnata e la conseguente lesione della propria competenza legislativa. Se tale incidenza effettivamente sussista, è profilo che attiene al merito delle questioni promosse.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per assertività e genericità delle censure, formulate nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019. Con un'argomentazione adeguata, idonea a superare il vaglio di ammissibilità, il Governo ha prospettato l'incidenza della disciplina regionale impugnata e la conseguente lesione della propria competenza legislativa. Se tale incidenza effettivamente sussista, è profilo che attiene al merito delle questioni promosse.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
25/11/2019
n. 44
art. 21
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte