Ordinanza 194/1986 (ECLI:IT:COST:1986:194)
Massima numero 12520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
30/06/1986; Decisione del
30/06/1986
Deposito del 14/07/1986; Pubblicazione in G. U. 30/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 194/86. IMPUGNAZIONI PENALI - LIBERTA' PROVVISORIA - IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI - IMPUGNABILITA' ESCLUSA PER L'IMPUTATO - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
ORD. 194/86. IMPUGNAZIONI PENALI - LIBERTA' PROVVISORIA - IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI - IMPUGNABILITA' ESCLUSA PER L'IMPUTATO - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Testo
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 282, comma terzo, cod.proc.pen. - denunciato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non riconosce anche all'imputato (oltre che al P.M.) il diritto di appellare l'ordinanza del G.I. che sottopone a condizioni la concessione della liberta' provvisoria - perche' lo stesso giudice rimettente delibi se persista la rilevanza di tale questione alla luce dello ius superveniens, (legge 27 gennaio 1986, n. 8, di conversione con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, il cui art. 4, nel testo modificato dall'art. 1 di detta legge, ha riformato l'ultimo comma dell'art. 282 cod.proc.pen., stabilendo testualmente che "l'ordinanza la quale impone, modifica o revoca talune delle prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successiva a quella che concede la liberta' provvisoria, puo' essere impugnata a norma dell'art. 281"). - O. n. 107/1986.
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 282, comma terzo, cod.proc.pen. - denunciato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non riconosce anche all'imputato (oltre che al P.M.) il diritto di appellare l'ordinanza del G.I. che sottopone a condizioni la concessione della liberta' provvisoria - perche' lo stesso giudice rimettente delibi se persista la rilevanza di tale questione alla luce dello ius superveniens, (legge 27 gennaio 1986, n. 8, di conversione con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, il cui art. 4, nel testo modificato dall'art. 1 di detta legge, ha riformato l'ultimo comma dell'art. 282 cod.proc.pen., stabilendo testualmente che "l'ordinanza la quale impone, modifica o revoca talune delle prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successiva a quella che concede la liberta' provvisoria, puo' essere impugnata a norma dell'art. 281"). - O. n. 107/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte