Sentenza 195/1986 (ECLI:IT:COST:1986:195)
Massima numero 12067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  01/07/1986;  Decisione del  01/07/1986
Deposito del 15/07/1986; Pubblicazione in G. U. 30/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12069  12076  12078  12080  12081  12082  12084  12089  12091


Titolo
SENT. 195/86 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI IN GENERE - INDIRIZZO E COORDINAMENTO (FUNZIONE DI) - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LEGGE QUADRO PER IL TURISMO - NORMAZIONE DI PRINCIPIO E DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO ESTESA ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - PRETESA LESIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA LORO RISERVATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, la funzione di indirizzo e coordinamento trova il supporto dei principi costituzionali e puo' essere prevista dalla legge ordinaria dello Stato nei confronti di tutte le Regioni, indipendentemente dal grado o tipo di autonomia a queste riconosciuto. La disciplina posta dal legislatore deve, tuttavia, soddisfare i requisiti indispensabili perche' l'indirizzo e coordinamento costituisca un legittimo titolo di ingerenza degli organi centrali nella sfera garantita all'autonomia speciale e alla relativa competenza primaria. Nella materia del turismo, la legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo) che ha introdotto una normazione di principio nonche' di indirizzo e coordinamento statale anche nei confronti delle Regioni a regime differenziato e delle Province autonome, non lede la competenza primaria loro attribuita, ne' viola il principio di legalita'. Infatti, la novita' istituzionale introdotta dalla legge quadro - quella di deferire l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento nella materia, non ai soli organi centrali, ma al comitato di coordinamento cui partecipano i presidenti o i delegati delle giunte regionali o provinciali - lungi dal ledere l'autonomia attribuita alle Regioni o alle Province autonome, coinvolge anche detti enti nell'esercizio di un potere (quello di indirizzo e coordinamento) che spetterebbe alla esclusiva ed unilaterale determinazione degli organi centrali. L'esercizio del potere stesso, poi, e' delimitato secondo criteri prestabiliti, anche in ragione dell'intervento finanziario straordinario dello Stato, ed e' ulteriormente circoscritto dal collegamento con gli obiettivi della programmazione nazionale e settoriale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in quanto prevedono che il Governo esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia del turismo, avvalendosi del Comitato di coordinamento per la programmazione turistica e del Comitato consultivo, sollevata in riferimento allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7, 16, 78 e 79; allo Statuto speciale per la Sardegna artt. 3, lett. a), f), p) e 6; allo Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia art. 4, n. 10; e alla Costituzione, artt. 5, 117, 118 e 119.) - S. n. 150/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 3  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 6

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte