Sentenza 195/1986 (ECLI:IT:COST:1986:195)
Massima numero 12069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  01/07/1986;  Decisione del  01/07/1986
Deposito del 15/07/1986; Pubblicazione in G. U. 30/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12067  12076  12078  12080  12081  12082  12084  12089  12091


Titolo
SENT. 195/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI IN GENERE - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LEGGE QUADRO PER IL TURISMO - INTERVENTO FINANZIARIO AGGIUNTIVO DELLO STATO - VINCOLI E CONTROLLI IMPOSTI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER L'IMPIEGO DEI FONDI - PRETESA LESIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI PREDETTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), che ha inserito la complessa materia del turismo e dell'industria alberghiera nella sfera della programmazione economica nazionale e settoriale, ha previsto, fra le altre misure, anche un intervento finanziario dello Stato, che si aggiunge al gettito erariale riservato alle Regioni, destinato da un lato allo sviluppo ed al riequilibrio territoriale delle attivita' di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, dall'altro all'ammodernamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, dei servizi turistici e dei centri di vacanze; da utilizzarsi per il perseguimento dei concreti obiettivi prioritari individuati dall'apposito Comitato di coordinamento per la programmazione, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro da lui delegato e dai Presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero dai componenti delle giunte a tal fine delegati. Nell'ambito di tale sistema, proprio la strutturazione collegiale e paritaria del Comitato di coordinamento costituisce il razionale e legittimo presupposto dello speciale regime di impiego dei fondi statali, di cui agli artt. 13, 14 e 15 della legge quadro, il quale prevede vincoli di destinazione della spesa e l'onere di utilizzare le somme entro il termine prescritto, con il conseguente obbligo di rendiconto delle iniziative finanziarie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, sollevata in riferimento allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7, 16, 78 e 79; allo Statuto speciale per la Sardegna artt. 3, lett. a), f), p), 6; alla Costituzione artt. 5, 117, 118 e 119, sull'assunto che i vincoli ed i controlli previsti per l'impiego dei fondi statali aggiuntivi siano lesivi della sfera di autonomia finanziaria e di spesa delle Regioni e delle Province autonome.) - S. nn. 357/1985, 356/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 3  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 6

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte