Sentenza 195/1986 (ECLI:IT:COST:1986:195)
Massima numero 12069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 15/07/1986; Pubblicazione in G. U. 30/07/1986
Titolo
SENT. 195/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI IN GENERE - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LEGGE QUADRO PER IL TURISMO - INTERVENTO FINANZIARIO AGGIUNTIVO DELLO STATO - VINCOLI E CONTROLLI IMPOSTI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER L'IMPIEGO DEI FONDI - PRETESA LESIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI PREDETTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 195/86 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI IN GENERE - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LEGGE QUADRO PER IL TURISMO - INTERVENTO FINANZIARIO AGGIUNTIVO DELLO STATO - VINCOLI E CONTROLLI IMPOSTI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER L'IMPIEGO DEI FONDI - PRETESA LESIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI PREDETTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), che ha inserito la complessa materia del turismo e dell'industria alberghiera nella sfera della programmazione economica nazionale e settoriale, ha previsto, fra le altre misure, anche un intervento finanziario dello Stato, che si aggiunge al gettito erariale riservato alle Regioni, destinato da un lato allo sviluppo ed al riequilibrio territoriale delle attivita' di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, dall'altro all'ammodernamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, dei servizi turistici e dei centri di vacanze; da utilizzarsi per il perseguimento dei concreti obiettivi prioritari individuati dall'apposito Comitato di coordinamento per la programmazione, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro da lui delegato e dai Presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero dai componenti delle giunte a tal fine delegati. Nell'ambito di tale sistema, proprio la strutturazione collegiale e paritaria del Comitato di coordinamento costituisce il razionale e legittimo presupposto dello speciale regime di impiego dei fondi statali, di cui agli artt. 13, 14 e 15 della legge quadro, il quale prevede vincoli di destinazione della spesa e l'onere di utilizzare le somme entro il termine prescritto, con il conseguente obbligo di rendiconto delle iniziative finanziarie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, sollevata in riferimento allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7, 16, 78 e 79; allo Statuto speciale per la Sardegna artt. 3, lett. a), f), p), 6; alla Costituzione artt. 5, 117, 118 e 119, sull'assunto che i vincoli ed i controlli previsti per l'impiego dei fondi statali aggiuntivi siano lesivi della sfera di autonomia finanziaria e di spesa delle Regioni e delle Province autonome.) - S. nn. 357/1985, 356/1985.
La legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), che ha inserito la complessa materia del turismo e dell'industria alberghiera nella sfera della programmazione economica nazionale e settoriale, ha previsto, fra le altre misure, anche un intervento finanziario dello Stato, che si aggiunge al gettito erariale riservato alle Regioni, destinato da un lato allo sviluppo ed al riequilibrio territoriale delle attivita' di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, dall'altro all'ammodernamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, dei servizi turistici e dei centri di vacanze; da utilizzarsi per il perseguimento dei concreti obiettivi prioritari individuati dall'apposito Comitato di coordinamento per la programmazione, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro da lui delegato e dai Presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero dai componenti delle giunte a tal fine delegati. Nell'ambito di tale sistema, proprio la strutturazione collegiale e paritaria del Comitato di coordinamento costituisce il razionale e legittimo presupposto dello speciale regime di impiego dei fondi statali, di cui agli artt. 13, 14 e 15 della legge quadro, il quale prevede vincoli di destinazione della spesa e l'onere di utilizzare le somme entro il termine prescritto, con il conseguente obbligo di rendiconto delle iniziative finanziarie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, sollevata in riferimento allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7, 16, 78 e 79; allo Statuto speciale per la Sardegna artt. 3, lett. a), f), p), 6; alla Costituzione artt. 5, 117, 118 e 119, sull'assunto che i vincoli ed i controlli previsti per l'impiego dei fondi statali aggiuntivi siano lesivi della sfera di autonomia finanziaria e di spesa delle Regioni e delle Province autonome.) - S. nn. 357/1985, 356/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 6
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte