Sentenza 195/1986 (ECLI:IT:COST:1986:195)
Massima numero 12080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 15/07/1986; Pubblicazione in G. U. 30/07/1986
Titolo
SENT. 195/86 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI IN GENERE - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LEGGE QUADRO PER IL TURISMO - ISCRIZIONE DEI TITOLARI O GESTORI DELLE IMPRESE TURISTICHE IN UNA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - PRETESA LESIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 195/86 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI IN GENERE - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LEGGE QUADRO PER IL TURISMO - ISCRIZIONE DEI TITOLARI O GESTORI DELLE IMPRESE TURISTICHE IN UNA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - PRETESA LESIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 5 della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo) afferente all'iscrizione obbligatoria dei titolari o gestori delle imprese turistiche in una sezione speciale del registro delle imprese, istituito ai sensi della legge n. 426 del 1971, non va interpretato nel senso di aver assimilato il trattamento di tali soggetti a quello dei titolari o gestori delle altre imprese tenuti all'iscrizione nel registro, con la conseguenza che la materia sarebbe necessariamente attratta nella competenza dello Stato. Esso, invero, non contiene alcuna disposizione che impedisca alla legge regionale di darne attuazione, secondo Costituzione, sul piano dei principi o dell'indirizzo e coordinamento e, pertanto, non e' lesivo dei criteri che governano la ripartizione delle competenze fra Stato, Regioni e Province autonome. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, lett. a) e p), 4, lett. a), 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna e agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.)
L'art. 5 della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo) afferente all'iscrizione obbligatoria dei titolari o gestori delle imprese turistiche in una sezione speciale del registro delle imprese, istituito ai sensi della legge n. 426 del 1971, non va interpretato nel senso di aver assimilato il trattamento di tali soggetti a quello dei titolari o gestori delle altre imprese tenuti all'iscrizione nel registro, con la conseguenza che la materia sarebbe necessariamente attratta nella competenza dello Stato. Esso, invero, non contiene alcuna disposizione che impedisca alla legge regionale di darne attuazione, secondo Costituzione, sul piano dei principi o dell'indirizzo e coordinamento e, pertanto, non e' lesivo dei criteri che governano la ripartizione delle competenze fra Stato, Regioni e Province autonome. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, lett. a) e p), 4, lett. a), 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna e agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Sardegna
art. 56
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte