Sentenza 195/1986 (ECLI:IT:COST:1986:195)
Massima numero 12081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 15/07/1986; Pubblicazione in G. U. 30/07/1986
Titolo
SENT. 195/86 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI IN GENERE - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LEGGE QUADRO PER IL TURISMO - TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE - PRETESA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 195/86 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI IN GENERE - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LEGGE QUADRO PER IL TURISMO - TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE - PRETESA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Gli artt. 6 e 7 della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), concernenti la tipologia delle strutture ricettive e la relativa classificazione, pongono norme di indirizzo e coordinamento, sorrette dall'esigenza di un assetto e classificazione uniforme delle strutture, sulle quali si fa affidamento per salvaguardare, e promuovere, il flusso delle attivita' turistiche. Da esse, peraltro, e' dato, parzialmente discostarsi, laddove la Regione o la Provincia, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano individuato e disciplinato - come consentito dall'ultimo comma dell'art. 6 - in rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali, altre strutture destinate alla ricettivita' turistica. Non risulta, pertanto, lesa la sfera di autonomia attribuita alle Regioni e Province autonome. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.) - S. n. 70/1981.
Gli artt. 6 e 7 della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), concernenti la tipologia delle strutture ricettive e la relativa classificazione, pongono norme di indirizzo e coordinamento, sorrette dall'esigenza di un assetto e classificazione uniforme delle strutture, sulle quali si fa affidamento per salvaguardare, e promuovere, il flusso delle attivita' turistiche. Da esse, peraltro, e' dato, parzialmente discostarsi, laddove la Regione o la Provincia, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano individuato e disciplinato - come consentito dall'ultimo comma dell'art. 6 - in rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali, altre strutture destinate alla ricettivita' turistica. Non risulta, pertanto, lesa la sfera di autonomia attribuita alle Regioni e Province autonome. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.) - S. n. 70/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte