Sentenza 20/2021 (ECLI:IT:COST:2021:20)
Massima numero 43602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  12/01/2021;  Decisione del  12/01/2021
Deposito del 12/02/2021; Pubblicazione in G. U. 17/02/2021
Massime associate alla pronuncia:  43600  43601  43603  43604


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Autorizzazione a favore dell'Azienda Ospedale-Università di Padova a rideterminare i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello medio pro capite riferito all'anno 2018 dei fondi delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e di eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - dell'art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, che autorizza l'Azienda Ospedale-Università di Padova a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale, i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello medio pro capite riferito all'anno 2018 dei fondi delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR). La disciplina regionale impugnata non è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, poiché essa non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti, affidata alla contrattazione collettiva, e non si sostituisce alla negoziazione fra le parti, che rappresenta l'imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di lavoro. La disposizione impugnata non si discosta inoltre dal principio in tema di spesa del personale recato dall'art. 23, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 75 del 2017 e non risulta violato, pertanto, neppure il canone di eguaglianza, che richiede un'applicazione uniforme, presso tutte le amministrazioni, di tale principio di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 232 del 2019, n. 191 del 2017 e n. 28 del 2013).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, e anche dei dipendenti delle Regioni, va ascritta, al fine di garantire l'uniformità nel territorio nazionale, alla materia, di competenza esclusiva del legislatore statale, dell'ordinamento civile. In séguito alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche regionali, è retta quindi dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori, cui la stessa legge dello Stato rinvia. (Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 196 del 2018 e n. 178 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  25/11/2019  n. 44  art. 21  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte