Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Richiamo, in via cumulativa, di più parametri - Indicazione delle ragioni di contrasto della disciplina censurata con ciascuno di essi - Necessità (nel caso di specie: inammissibilità della questione relativa alla omessa previsione dell'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari, che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena, a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato). (Classif. 112003).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale la motivazione sulla non manifesta infondatezza deve contenere, a pena di inammissibilità della questione, le ragioni per le quali ciascuno dei parametri evocati risulterebbe violato dalla disciplina censurata.
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per motivazione apodittica sui parametri, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP presso il Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, primo paragrafo, CEDU e all’art. 14, primo paragrafo, PIDCP – dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta non congruità della pena indicata dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato. Il rimettente evoca cumulativamente i parametri, quali «referenti costituzionali e sovranazionali della disciplina» censurata, senza alcuna indicazione delle specifiche ragioni di contrasto con ciascuno di essi).