Parlamento - Immunità parlamentari - Ratio - Salvaguardia delle funzioni parlamentari - Intercettazioni dirette, indirette e occasionali (o casuali) - Differente disciplina - Necessità, nel primo e nel secondo caso, di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza - Necessità, nel terzo caso, di una autorizzazione successiva - Possibilità di intercettazioni tra presenti senza previa autorizzazione laddove siano svolte in spazi normalmente esclusi al parlamentare, benché ubicati in strutture da questo frequentate (nel caso di specie: non fondatezza del ricorso promosso dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania che, nel procedimento penale pendente nei confronti di Luca Rosario Luigi Sammartino, deputato all'Assemblea regionale siciliana e convivente di Valeria Sudano, senatrice all'epoca dei fatti, ha acquisito intercettazioni audio e video nonché disposto l'accesso ai locali a disposizione esclusiva dell'on. Sammartino, ubicati nello stesso stabile in cui si trovano i locali adibiti in via esclusiva a segreteria politica della sen. Sudano, per l'installazione dei dispositivi utilizzati per la suddetta acquisizione, in assenza di previa autorizzazione da parte del Senato). (Classif. 172005).
La guarentigia di cui all’art. 68 Cost. mira non tanto a tutelare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale (che resta protetta dall’art. 15 Cost., al pari di quanto accade per ogni altro consociato), quanto la salvaguardia delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l’ascolto di colloqui riservati da parte dell’autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell’attività. Da ciò consegue, che la guarentigia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., laddove declinata rispetto alle intercettazioni tra presenti all’interno dei luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen., non può che riferirsi ai luoghi in cui il parlamentare in concreto deve poter liberamente svolgere, in forma riservata, attività correlate all’esercizio del suo mandato parlamentare, anche indipendentemente dalla sua titolarità formale di diritti di godimento reali o personali sui luoghi medesimi. (Precedenti: S. 117/2024 - mass. 46242; S. 170/2023 - mass. 45717; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 390/2007 - mass. 31835, 31842; O. 129/2020 - mass. 43535).
L’intercettazione “diretta” resta qualificabile come tale semplicemente in ragione della titolarità e dell’uso effettivo dell’utenza intercettata mentre il criterio della direzione dell’atto d’indagine viene in rilievo soltanto al fine di distinguere tra intercettazioni “indirette”, da un lato, e “casuali” od “occasionali”, dall’altro. (Precedente: S. 38/2019 - mass. 42192).
La nozione di intercettazioni “indirette” è stata elaborata al fine di evitare elusioni della guarentigia costituzionale, sì da estendere il regime autorizzativo previsto dall’art. 68, terzo comma, Cost. e dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003 anche a intercettazioni che, pur non essendo disposte su un’utenza telefonica intestata al parlamentare o comunque nella sua piena disponibilità, siano in effetti mirate ad acquisire informazioni potenzialmente rilevanti ai fini di un’imputazione penale a carico dello stesso parlamentare. Al contempo, la nozione di intercettazione “indiretta” è funzionale a segnare il confine con le intercettazioni “casuali” (o “occasionali”) del parlamentare, per le quali non opera il regime dell’autorizzazione preventiva stabilito dalla Costituzione, ma per la cui utilizzazione nei soli procedimenti penali contro il parlamentare l’art. 6 della legge n. 140 del 2003 richiede – pur nel silenzio dell’art. 68, terzo comma, Cost. sul punto – l’autorizzazione successiva da parte della Camera di appartenenza. (Precedente: S. 390/2007 - mass. 31838).
Allorché le conversazioni del parlamentare vengano captate nell’ambito di intercettazioni disposte a carico di terzi e non siano riconducibili a una strategia investigativa volta ad acquisire elementi di reità a carico dello stesso parlamentare, esse debbono ritenersi non già “indirette”, ma “occasionali”; e ciò anche se la possibilità di captare comunicazioni del parlamentare fosse ex ante prevedibile dalle autorità inquirenti. La contraria soluzione finirebbe per sacrificare irragionevolmente l’interesse dell’ordinamento (riconducibile quanto meno all’art. 112 Cost.) all’accertamento di reati commessi da una persona indagata che non goda delle guarentigie parlamentari, ogniqualvolta essa abbia contatti frequenti, abituali o in ipotesi addirittura di convivenza con un parlamentare, in violazione altresì dello stesso principio di eguaglianza tra tutti i consociati di fronte alla legge penale e alla sua applicazione. La guarentigia del parlamentare le cui conversazioni vengano in tal modo captate rimane, d’altra parte, tutelata, in prima battuta, dall’obbligo di distruzione dei relativi verbali e trascrizioni, laddove essi risultino irrilevanti ai fini del procedimento; e in seconda battuta dal meccanismo dell’autorizzazione successiva da parte della Camera di appartenenza. Laddove, infine, un’attività di intercettazione, legittimamente avviata nei confronti di terzi e nel cui ambito siano state “occasionalmente” captate comunicazioni del parlamentare, a partire da una certa data in poi evidenzi un mutamento di obbiettivi dell’indagine, le intercettazioni successive che riguardino il parlamentare sono qualificate come “indirette” (anziché come meramente occasionali), con conseguente loro nullità e radicale inutilizzabilità laddove il pubblico ministero non abbia chiesto alla Camera di appartenenza l’autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003 per la prosecuzione delle medesime intercettazioni. (Precedenti: S. 117/2024 - mass. 46242; S. 227/2023 - mass. 46242; S. 157/2023 - mass. 45658; S. 113/2010 - mass. 34488).
Se non vi è dubbio che attività connesse all’esercizio della funzione parlamentare sono normalmente svolte dal parlamentare anche all’interno della sua abitazione, a prescindere dalla titolarità formale di uno specifico diritto di godimento della stessa, e a prescindere dalla circostanza che l’abitazione sia condivisa con, ovvero utilizzata assieme ad altre persone, per cui, all’interno di tali spazi, l’intercettazione delle conversazioni tra presenti non potrebbe ritenersi consentita senza l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, diversa è la situazione allorché il parlamentare utilizzi una parte soltanto di un’unità immobiliare, che ospiti anche altre persone per lo svolgimento di attività che nulla hanno a che fare con l’esercizio della funzione parlamentare. In simili ipotesi l’intercettazione tra presenti dovrà ritenersi bensì vietata, in assenza di autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, nei locali utilizzati in via esclusiva, o quanto meno anche dal parlamentare; ma non incontrerà ostacoli costituzionali rispetto ai locali utilizzati in via esclusiva da altri soggetti. Spetta all’autorità giudiziaria procedente adottare ogni necessaria cautela per individuare con precisione i locali utilizzati esclusivamente dalla persona indagata non coperta dalla guarentigia parlamentare.
Nessun dubbio sussiste sulla riconducibilità di una segreteria politica alla nozione di «domicilio» ai fini della garanzia di cui all’art. 68, secondo comma, Cost. In tal caso, la necessità di declinare la guarentigia assicurata dall’art. 68, terzo comma, Cost. rispetto all’ipotesi specifica (disciplinata in via ordinaria dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.) delle intercettazioni tra presenti disposte in un luogo protetto dall’art. 614 cod. pen., pone il problema dell’individuazione di ragionevoli limiti all’estensione della guarentigia del parlamentare rispetto alle intercettazioni tra presenti all’interno di un’unità immobiliare di cui egli sia titolare e che abbia in uso effettivo. (Precedenti: S. 170/2023 - mass. 45717; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 74/2013 - mass. 37023; S. 390/2007; S. 58/2004 - mass. 28374).
(Nel caso di specie, non è fondato il ricorso promosso dal Senato della Repubblica, ed è pertanto dichiarato che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania e al GIP del medesimo Tribunale richiedere, disporre ed effettuare le intercettazioni autorizzate con i decreti emessi in data 12 aprile 2019 e 1° agosto 2019, nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 2280/2018 R.G.N.R. Le intercettazioni tra presenti disposte in una unità immobiliare adibita a segreteria politica della sen. Sudano, nel quadro di un’indagine a suo carico, nonché ordinando l’accesso della polizia giudiziaria nel medesimo immobile al fine di installare le microspie, non violano, pertanto, il secondo e il terzo comma dell’art. 68 Cost. L’attività di intercettazione tra presenti è stata richiesta e ottenuta dalla Procura, originariamente, nel solo locale utilizzato dall’on. Sammartino quale segreteria politica, sulla base di un autonomo titolo di godimento, e poi estesa ad altri locali ad uso esclusivo dello stesso on. Sammartino. Deve dunque escludersi che, nell’intervento eseguito nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, la PG abbia ecceduto rispetto a quanto strettamente necessario a eseguire il provvedimento autorizzativo del GIP, e comunque rispetto a quanto consentito allo stesso GIP – e ancor prima alla Procura, in sede di richiesta del provvedimento autorizzativo – sulla base di una corretta interpretazione dell’art. 68 Cost. e dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003. Le intercettazioni che hanno interessato la sen. Sudano pertanto non sono, infatti, qualificabili come “dirette”, né come “indirette”, sebbene il rapporto di convivenza tra la stessa e l’indagato, e ancor più la circostanza che entrambi utilizzassero stabilmente diversi locali della stessa unità immobiliare per ospitare le rispettive segreterie politiche, rendessero prevedibile che in qualche occasione potessero essere captate e registrate anche conversazioni tra loro. Ai fini di qualificare le intercettazioni come “indirette” sarebbe stato necessario dimostrare la sussistenza di una strategia investigativa oggettivamente volta ad acquisire elementi di reità a carico della stessa parlamentare. Né l’accesso della PG all’unità immobiliare e l’attività di accertamento dell’effettiva disponibilità dei locali in capo all’on. Sammartino hanno integrato una perquisizione domiciliare a danno della sen. Sudano, in violazione dell’art. 68, secondo comma, Cost. L’accesso in questione deve piuttosto qualificarsi come attività prodromica strettamente funzionale all’attivazione di un mezzo di ricerca della prova previsto in via astratta ex artt. 266 e 267 cod. proc. pen. e debitamente autorizzato dal GIP, passaggio intermedio necessario, e comunque non eccedente rispetto allo scopo, rispetto all’esecuzione del provvedimento autorizzativo dell’intercettazione tra presenti. A ragionare diversamente, infatti, l’esecuzione di un provvedimento legittimamente adottato nel quadro di un’indagine penale che coinvolge, esclusivamente, uno o più soggetti non coperti dalla prerogativa parlamentare verrebbe di fatto vanificata, in conseguenza di un mero ostacolo fattuale, senza che ciò sia necessario per assicurare tutela effettiva alle funzioni parlamentari, con ciò realizzandosi una impropria estensione delle guarentigie previste dall’art. 68 Cost. a soggetti non investiti di tali funzioni). (Precedenti: S. 227/2023 - mass 45885; S. 157/2023 - mass 45657; S. 390/2007- mass. 31835; S. 58/2004 - mass. 28374).