Contratti pubblici – Procedure di affidamento – Riconduzione alla nozione di concorrenza “per il mercato” nonché alla materia, di competenza legislativa esclusiva statale, della tutela della concorrenza – Esigenza di uniformità di disciplina, anche per evitare barriere territoriali – Necessità che sia lo Stato a definire anche il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e gli altri interessi di rango costituzionale implicati nella disciplina – Possibilità, per le regioni, di dettare una disciplina difforme – Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Toscana la quale stabilisce che, nei bandi delle procedure ad evidenza pubblica bandite dalla Regione e dai suoi enti strumentali, sia previsto il criterio qualitativo premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi). (Classif. 065008).
L’ambito dei contratti pubblici manifesta l’esigenza di uniformità di disciplina, da ricondurre alla nozione di concorrenza “per il mercato”, in quanto riflesso di quella operante a livello unionale e volta a consentire la piena apertura del mercato e il libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese.
La disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi unionali della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento che traducono e affiancano i principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa. (Precedenti: S. 4/2022 - mass. 44469; S. 401/2007 - mass. 31871)
Le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, per cui le regioni non possono dettare una disciplina difforme rispetto ad esse. (Precedenti: S. S. 80/2025 - mass. 46855; S. 174/2024 - mass. 46855; S. 23/2022 - mass. 44499).
Nell’ambito della contrattualistica pubblica l’uniformità rappresenta, in quanto tale, un criterio da osservare, perché differenti normative regionali possono creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. (Precedenti: S. 80/2025 - mass. 46855; S. 174/2024 - mass. 46403; S. 23/2022 - mass. 44499; S. 283/2009 - mass. 34041)
A fronte della pluralità di interessi, anche di rango costituzionale, implicati nei contratti pubblici, spetta al legislatore statale definire, nell’esercizio della sua competenza ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela di altri interessi pubblici con essa interferenti, come quelli sottesi al raggiungimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese. (Precedenti: S. 188/2025 - mass. 47072; S. 80/2025 - mass. 46854; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 30/2016 - mass. 38728)
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l’art. 1 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025 che, modificando la legge reg. Toscana n. 18 del 2019, vi introduce l’art. 6.1 che prevede, per i bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le ASL e le società in house, siano stazioni appaltanti o enti concedenti – con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – quale criterio qualitativo premiale l’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. La disposizione impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza poiché, da un lato, il citato criterio qualitativo premiale incide sull’assetto concorrenziale del mercato, determinandone una potenziale restrizione; dall’altro, poiché la Regione – aggiungendo agli istituti a tutela dei lavoratori, previsti dal codice dei contratti pubblici, un criterio premiale ulteriore e distinto – interviene in un ambito riservato allo Stato, spostando il punto di equilibrio tra la libertà di iniziativa economica degli operatori privati e il perseguimento degli obiettivi di politica sociale, tutela dei lavoratori, e sostegno al reddito e alle imprese, definito da quest’ultimo). (Precedenti: S. 188/2025 - mass. 47073; S. 156/2025 - mass. 46968; S. 89/2025 - mass. 46824; S. 259/2013 - mass. 37425).