Sentenza 204/2025 (ECLI:IT:COST:2025:204)
Massima numero 47160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ - ANTONINI
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 29/12/2025; Pubblicazione in G. U. 31/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47156  47157  47158  47159  47161  47162  47163  47164


Titolo
Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Toscana - Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito - Requisiti per l'accesso, mediante rinvio agli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 - Procedura di presentazione della domanda da parte dell'interessato - Possibilità che la domanda sia presentata anche per mezzo di un suo delegato - Procedure per la verifica dei requisiti per l'accesso al suicidio assistito e per la determinazione delle relative modalità di attuazione - Fissazione di termini stringenti - Previsione dell'obbligatorio coinvolgimento delle aziende sanitarie locali nell'esecuzione del suicidio medicalmente assistito - Qualificazione delle relative prestazioni e dei relativi trattamenti quali un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza - Possibilità, da parte del paziente, di sospendere o annullare l'erogazione del trattamento, in contraddizione rispetto al vincolo per cui il paziente deve autosomministrarsi il farmaco - Violazione, complessivamente, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale, anche parziale. (Classif. 231001).

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lett. l) e terzo, Cost. in riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, e ai principi fondamentali di matrice statale in materia di tutela della salute, gli artt. 2; 4, comma 1, limitatamente alle parole «, o un suo delegato,»; 5, commi 1, 4, secondo periodo, e 5; 6, commi 1, secondo periodo, 5, secondo periodo, e 6; 7, commi 1, 2, primo periodo, e 3, della legge reg. Toscana n. 16 del 2025, che intende attuare le sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 in materia di fine vita. Se la legge regionale impugnata dal Governo mira a disciplinare nel dettaglio le modalità per l’attuazione di garanzie e procedure in tema di c.d. aiuto al suicidio, alla luce delle sentenze indicate, tuttavia in taluni casi si riproduce indebitamente o addirittura si incide indirettamente sull’estensione concreta dei diritti in gioco, con ricadute negative sia con riguardo alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile che in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, quanto all’art. 2, esso direttamente individua, fino all’entrata in vigore della disciplina statale, i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, facendo espresso rinvio alle indicate sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024, e alle modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017. In tal modo è violata la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale. Da un lato, infatti, tali sentenze, definendo l’ambito applicativo della causa di non punibilità dell’aiuto al suicidio ed enunciandone i requisiti di accesso, hanno innovato l’ordinamento civile e penale; dall’altro, il richiamo ad esse realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen. così come individuata dalle citate sentenze. Quanto all’art. 4 – che disciplina la procedura di presentazione dell’istanza per l’accertamento dei requisiti al suicidio medicalmente assistito nonché per l’approvazione o la definizione delle relative modalità di attuazione – l’inciso, nel comma 1, «, o un suo delegato,», invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. La possibilità che l’istanza sia presentata da un delegato del paziente, anziché dal paziente medesimo, infatti deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge n. 219 del 2017, il cui art. 1, comma 4, presuppone inequivocabilmente che la volontà di interrompere le cure (ovvero, in seguito alla S. 242/2019, di accedere al suicidio assistito) sia espressa personalmente. Pertanto, il Servizio sanitario regionale dovrà porre l’interessato in condizione di formulare personalmente la propria istanza, eventualmente con le modalità previste dall’indicato art. 1, comma 4. Quanto agli artt. 5 e 6, nei commi sopra indicati, essi prevedono stringenti termini rispettivamente per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e con riguardo all’approvazione o definizione delle sue modalità di attuazione. In tal modo, è violata sia la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile che quella concorrente statale relativa alla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute. Quanto al primo profilo, va rilevato che tali sequenze di termini attengono al bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana, discendente dall’art. 2 Cost., e il principio dell’autonomia del paziente nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona, scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Le medesime disposizioni, inoltre, trascurano che l’accompagnamento delle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito richiede necessariamente un accertamento medico accurato della sussistenza dei relativi requisiti, sia sotto il profilo della condizione sanitaria dell’interessato, sia sotto quello della formazione della volontà in modo libero e autonomo. Ferma rimanendo la necessità di una sollecita presa in carico dell’istanza del richiedente, deve essere pertanto sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione multidisciplinare ritenga appropriati, anche eventualmente adottando decisioni interlocutorie. Inoltre, la determinazione dei termini da parte di una legge regionale in relazione a un procedimento medicalizzato che assume un carattere del tutto peculiare, per nulla assimilabile ai comuni procedimenti amministrativi, senz’altro investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, collocandosi all’incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: la tutela della sua autodeterminazione e il suo diritto a essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, anche attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci. Quanto all’art. 7, il comma 1, disciplinando il supporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito delle aziende unità sanitarie locali – precisando il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato, e che l’assistenza è fornita dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro –, esso non si pone come disposizione di dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, ma come una illegittima determinazione degli stessi. Va in ogni caso precisato che resta intatto il diritto della persona, in relazione alla quale siano state positivamente verificate le condizioni per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura. Resta inoltre fermo che il personale sanitario, di fronte all’irreversibilità delle conseguenze dell’atto suicida, dovrà porre speciale cura nel verificare la persistenza della piena e consapevole volontà della persona di concludere la propria vita e l’assenza di indebiti condizionamenti nel momento dell’esecuzione. Quanto al comma 2 dell’art. 7, il suo primo periodo – a tenore del quale le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla legge regionale costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza – invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Se, infatti, la Regione può erogare, nella propria autonomia costituzionale, una determinata prestazione laddove abbia disponibilità finanziarie utili a tal fine, la definizione legislativa compiuta dalla disposizione impugnata, facendo esplicito riferimento a un livello di assistenza sanitaria ulteriore, evoca comunque e illegittimamente, dal punto di vista dell’assetto costituzionale delle competenze, la categoria dei livelli essenziali di assistenza. Essa utilizza quindi un concetto relazionale, quello di livello di assistenza sanitaria superiore ai LEA, senza che il legislatore statale abbia ancora operato la determinazione del livello essenziale. Quanto, infine, al comma 3 dell’art. 7, a tenore del quale la persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento, esso appare del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito, la cui logica esige che sia il paziente medesimo ad autosomministrarsi il farmaco (a differenza delle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell’ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), eventualmente avvalendosi di strumenti tecnici predisposti allo scopo laddove egli non sia in grado di muovere gli arti o di deglutire. Sicché in tal caso vi è un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte. (Precedenti: S. 132/2025 - mass. 46821; S. 66/2025 - mass. 46773; S. 242/2019 - mass. 40813; S. 169/2017 - mass. 42049; S. 262/2016 - mass. 39254; S. 162/2014 - mass. 37994; S. 151/2009 - mass. 33414; S. 438/2008 - mass. 33086; S. 338/2003 - mass. 28029; S. 282/2002 - mass. 27187).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 2  co. 

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 4  co. 1

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 5  co. 1

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 5  co. 4

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 5  co. 5

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 6  co. 1

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 6  co. 5

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 6  co. 6

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 7  co. 1

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 7  co. 2

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 7  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  22/12/2017  n. 219  art. 1  

legge  22/12/2017  n. 219  art. 2