Sentenza 142/2025 (ECLI:IT:COST:2025:142)
Massima numero 46986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  24/06/2025;  Decisione del  24/06/2025
Deposito del 31/07/2025; Pubblicazione in G. U. 06/08/2025
Massime associate alla pronuncia:  46987  46988  46989  46990  46991


Titolo
Giudizio costituzionale – Contraddittorio – Intervento nel giudizio incidentale – Soggetti legittimati, oltre quelli ex lege – Terzi titolari di una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio – Soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria – Condizione – Interesse non solo indiretto, connesso agli scopi statutari di tutela degli iscritti, in particolare dopo l’introduzione dell’amicus curiae (nel caso di specie: inammissibilità degli interventi spiegati da AUCI - Avvocati uniti per la cittadinanza italiana e AGIS - Associazione giuristi iure sanguinis). (Classif. 111002).

Testo

La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è riservata, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, a soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti: ordinanze allegate alle sentenze n. 19/2025, n. 144/2024 e n. 140/2024).

Per intervenire nel giudizio incidentale i soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria devono vantare un interesse non solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti; ciò tanto più in considerazione della possibilità, riconosciuta dall’art. 6 delle Norme integrative, che le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimità costituzionale presentino un’opinione scritta in qualità di amici curiae. (Precedenti: ordinanze allegata alle sentenze n. 19/2025, n. 144/2024, n. 130/2023 e n. 35/2023; O. 202/2020 - mass. 43024).

(Nel caso di specie, avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, lett. a, della legge n. 91 del 1992, sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da AUCI - Avvocati uniti per la cittadinanza italiana e AGIS - Associazione giuristi iure sanguinis; entrambe le associazioni vantano un interesse solo indiretto rispetto all’oggetto del giudizio, correlato, in generale, ai loro scopi statutari.) 



Atti oggetto del giudizio

legge  05/02/1992  n. 91  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte