Beni culturali – Tutela – Procedimento semplificato di esportazione (c.d. esportazione “su dichiarazione”) – Asserita possibilità dell’ufficio di esportazione competente di dare avvio al procedimento per la dichiarazione di interesse culturale solo nel caso in cui l’oggetto rientri tra le cose che presentano un interesse culturale eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio della Nazione – Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di tutela del patrimonio culturale e disparità di trattamento – Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 035004).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, secondo comma, Cost., dell’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, cod. beni culturali, come aggiunto dall’art. 1, comma 175, lett. g), n. 3), della legge n. 124 del 2017 che, nell’ambito del procedimento semplificato di esportazione (esportazione “su dichiarazione”) – nel quale il trasferimento all’estero di alcune categorie di cose di rilievo culturale avviene sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’interessato anziché sulla base della previa autorizzazione – prevede che il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle che presentano un interesse culturale eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione (“beni di completamento”, ex art. 10, comma 3, lett. d-bis, cod. beni culturali), avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale (ex artt. 13 e 14 cod. beni culturali) che si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. La disposizione censurata è suscettibile di un’interpretazione coerente con i canoni costituzionali: essa, diversamente da come ritenuto dal rimettente, pone una norma con valenza procedimentale, sull’esercizio del potere di vincolo, che limita tale potere ai soli casi in cui sia ravvisabile il detto interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Riportata a sistema, tale disposizione esprime due norme: con la prima il legislatore chiarisce che, nell’ambito dell’attività di controllo all’uscita delle cose di rilievo culturale dal territorio, la competenza a dare avvio al procedimento di vincolo spetta all’ufficio di esportazione sia quando il potere di dichiarare l’interesse culturale è dell’organo periferico del Ministero della cultura sia nello speciale caso dei “beni di completamento” in cui il potere di vincolo spetta all’organo centrale del dicastero; con la seconda norma dimezza il termine di conclusione del procedimento di dichiarazione di interesse culturale rispetto a quello ordinario. Tale riduzione temporale costituisce il punto di equilibrio nel bilanciamento tra i contrapposti beni costituzionali alla protezione del patrimonio storico-artistico, con il connesso sacrificio imposto al diritto di proprietà e alla libertà di impresa nel settore con riguardo alla circolazione del bene, e alla rapidità della decisione sul vincolo. Questa ricostruzione ermeneutica della disposizione censurata supera i profili di contrasto con la ragionevolezza di sistema, la parità di trattamento nonché col principio di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione: non vigono, infatti, limiti diversi al potere di dichiarare l’interesse culturale a seconda che il bene mobile sia individuato nel procedimento di trasferimento all’estero o in altre occasioni di espletamento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale né sussistono differenze di trattamento tra le fattispecie contemplate dalle diverse lettere dell’art. 10, comma 3, cod. beni culturali nella disciplina sostanziale di apponibilità del vincolo culturale e del conseguente divieto di esportazione. La dichiarabilità dell’interesse culturale in tutti i casi elencati da quest’ultimo, anche nel contesto del regime semplificato di esportazione, impedisce, infine, il depauperamento del patrimonio culturale dalle sue componenti, in applicazione del principio di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione. (Precedenti: S. 88/2025; S. 87/2025 - mass. 46845, S. 47/2024 - mass. 46032: S. 101/2023 - mass. 45584; S. 65/2022 - mass. 44639; S. 45/2022 - mass. 44646; S. 194/2013 - mass. 37232).