Giudice naturale – In genere – Definizione e ratio – Giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo, a tutela dell’imparzialità e delle attribuzioni, sia per il cittadino che per il giudice – “Ibernazione” delle regole di competenza e giurisdizione e cristallizzazione delle regole sulla competenza generale – Esclusione – Necessità che la eventuale mutazione non resti affidata alla mera discrezionalità del giudice e che il legislatore effettui una valutazione razionale complessiva delle deroghe che bilancino i diversi interessi in gioco. (Classif. 110001).
L’espressione «giudice naturale precostituito per legge» contenuta nell’art. 25, primo comma, Cost. indica il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, e garantisce il diritto del cittadino a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza che quest’ultimo non sia un giudice creato a posteriori in relazione ad un fatto già verificatosi o scelto direttamente dal legislatore. (Precedenti: S. 205/2025 - mass. 47176; S. 88/1962 - mass. 1613).
Il principio del giudice naturale mira non solo a tutelare il consociato contro la prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare l’indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa, ponendolo al riparo dalla possibilità che il legislatore o altri giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti già incardinati innanzi a sé. (Precedenti: S. 38/2025 - mass. 46733).
La precostituzione del giudice naturale non può venire esasperata sino a implicare una sorta di “ibernazione” dei criteri dettati per la competenza e per la giurisdizione; è essenziale soltanto che la eventuale mutazione non resti affidata alla mera discrezionalità del giudice. Esso, del resto, non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si sostanzia anche di tutte quelle disposizioni che derogano a tale competenza sulla base di criteri che, razionalmente, valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo. (Precedente: S. 268/1987 - mass. 4422).