Sentenza 195/1986 (ECLI:IT:COST:1986:195)
Massima numero 12091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 15/07/1986; Pubblicazione in G. U. 30/07/1986
Titolo
SENT. 195/86 L. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI IN GENERE - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LEGGE QUADRO PER IL TURISMO - ATTIVITA' PROFESSIONALI CONNESSE AL TURISMO - ACCERTAMENTO DELLA NECESSARIA CAPACITA' - CRITERI DEMANDATI AD ENTI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI - PRETESA LESIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA DELLA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 195/86 L. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI IN GENERE - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LEGGE QUADRO PER IL TURISMO - ATTIVITA' PROFESSIONALI CONNESSE AL TURISMO - ACCERTAMENTO DELLA NECESSARIA CAPACITA' - CRITERI DEMANDATI AD ENTI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI - PRETESA LESIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA DELLA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 11 della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), il quale prescrive che le capacita' professionali di maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino siano accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalita' dai competenti enti ed associazioni nazionali, non comporta alcuna violazione della competenza regionale. Spetta pur sempre alla Regione, infatti, sia individuare gli enti e le associazioni competenti per l'elaborazione dei criteri didattici, sia valutare la congruita' dei criteri cosi' elaborati rispetto all'accertamento, ad essa rimesso, delle adeguate capacita' dei soggetti interessati. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 3, lett. a) e p), 4 lett. a), 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna e agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.)
L'art. 11 della legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), il quale prescrive che le capacita' professionali di maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino siano accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalita' dai competenti enti ed associazioni nazionali, non comporta alcuna violazione della competenza regionale. Spetta pur sempre alla Regione, infatti, sia individuare gli enti e le associazioni competenti per l'elaborazione dei criteri didattici, sia valutare la congruita' dei criteri cosi' elaborati rispetto all'accertamento, ad essa rimesso, delle adeguate capacita' dei soggetti interessati. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 3, lett. a) e p), 4 lett. a), 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna e agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Sardegna
art. 56
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte