Sentenza 196/1986 (ECLI:IT:COST:1986:196)
Massima numero 12521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  01/07/1986;  Decisione del  01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12522  12523


Titolo
SENT. 196/86 A. DIFESA (DIRITTO DI) - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONE E DI DIFESA - ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE ESIGENZE DEI SINGOLI PROCEDIMENTI - LIMITI - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO AL REGIME DEI TERMINI UTILI PER LE VARIE IMPUGNAZIONI.

Testo
Come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato, il diritto di agire e di difendersi in giudizio puo' essere disciplinato in conformita' alle esigenze dei singoli procedimenti nei quali viene esercitato, purche' non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni in violazione dell'art. 24 Cost.. Anche i termini utili per le varie impugnazioni, quindi, possono essere ridotti rispetto a quelli di cui all'art. 325 cod. proc. civ., ove ricorrano preminenti interessi generali ad una sollecita definizione delle controversie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte