Sentenza 196/1986 (ECLI:IT:COST:1986:196)
Massima numero 12523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Titolo
SENT. 196/86 C. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA' - GIUDIZIO SULLA OPPOSIZIONE ALLO STATO DI ADOTTABILITA' - SENTENZA DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE DI PROPOSIZIONE - GIORNI TRENTA (ANZICHE' SESSANTA, COME GENERALMENTE PREVISTO DALL'ART. 325 COD. PROC. CIV.) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 196/86 C. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA' - GIUDIZIO SULLA OPPOSIZIONE ALLO STATO DI ADOTTABILITA' - SENTENZA DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE DI PROPOSIZIONE - GIORNI TRENTA (ANZICHE' SESSANTA, COME GENERALMENTE PREVISTO DALL'ART. 325 COD. PROC. CIV.) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Esclusa l'esistenza nell'ordinamento di un inderogato principio di proporzionalita' fra i termini utili per presentare appello e quelli utili per proporre ricorso per cassazione (anch'esso configurabile come vero e proprio processo d'impugnazione), la diversita' di situazioni processuali (specie in ordine alle esigenze di patrocinio) tra i proponenti di diversi mezzi non ha rilievo di fronte ad interessi generali preminenti - quale, nell'ipotesi del giudizio di opposizione allo stato di adottabilita', la necessita' di definire rapidamente la posizione giuridica del minore, onde garantirgli certezza sul suo stato familiare - una volta che, con l'intrinseca congruita' dei termini (pur se indifferenziati), sia garantito, come nel caso, l'esercizio del diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost.. Senza dire che quanto meno opinabile, e certamente non ininfluente, e' la (asserita) maggiore difficolta' della situazione processuale propria del ricorrente per cassazione, e che neppure e' sintomo di irrazionalita' l'avere il legislatore ridotto - nel medesimo giudizio di adottabilita' - il solo (piu' ampio) termine del ricorso per cassazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314/14, comma terzo, cod. civ. - introdotto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, contenente modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile "Dell'adozione" - nella parte in cui dispone che nel giudizio sulla opposizione allo stato di adottabilita' la sentenza di appello e' impugnabile con ricorso per cassazione nel termine - ridotto - di trenta giorni; questione sollevata in quanto la previsione - in deroga all'art. 325 cod. proc. civ. - di un indifferenziato termine di impugnazione ingiustificatamente equiparerebbe situazioni processuali diverse, quale quella del ricorrente per cassazione rispetto a chi interponga appello o altro mezzo di gravame). - S. n. 57/1979, sulla necessita' di definire rapidamente la posizione giuridica del minore in istato di adottabilita', onde garantire allo stesso certezza nei rapporti familiari.
Esclusa l'esistenza nell'ordinamento di un inderogato principio di proporzionalita' fra i termini utili per presentare appello e quelli utili per proporre ricorso per cassazione (anch'esso configurabile come vero e proprio processo d'impugnazione), la diversita' di situazioni processuali (specie in ordine alle esigenze di patrocinio) tra i proponenti di diversi mezzi non ha rilievo di fronte ad interessi generali preminenti - quale, nell'ipotesi del giudizio di opposizione allo stato di adottabilita', la necessita' di definire rapidamente la posizione giuridica del minore, onde garantirgli certezza sul suo stato familiare - una volta che, con l'intrinseca congruita' dei termini (pur se indifferenziati), sia garantito, come nel caso, l'esercizio del diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost.. Senza dire che quanto meno opinabile, e certamente non ininfluente, e' la (asserita) maggiore difficolta' della situazione processuale propria del ricorrente per cassazione, e che neppure e' sintomo di irrazionalita' l'avere il legislatore ridotto - nel medesimo giudizio di adottabilita' - il solo (piu' ampio) termine del ricorso per cassazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314/14, comma terzo, cod. civ. - introdotto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, contenente modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile "Dell'adozione" - nella parte in cui dispone che nel giudizio sulla opposizione allo stato di adottabilita' la sentenza di appello e' impugnabile con ricorso per cassazione nel termine - ridotto - di trenta giorni; questione sollevata in quanto la previsione - in deroga all'art. 325 cod. proc. civ. - di un indifferenziato termine di impugnazione ingiustificatamente equiparerebbe situazioni processuali diverse, quale quella del ricorrente per cassazione rispetto a chi interponga appello o altro mezzo di gravame). - S. n. 57/1979, sulla necessita' di definire rapidamente la posizione giuridica del minore in istato di adottabilita', onde garantire allo stesso certezza nei rapporti familiari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte