Sentenza 196/1986 (ECLI:IT:COST:1986:196)
Massima numero 12523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  01/07/1986;  Decisione del  01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12521  12522


Titolo
SENT. 196/86 C. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA' - GIUDIZIO SULLA OPPOSIZIONE ALLO STATO DI ADOTTABILITA' - SENTENZA DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE DI PROPOSIZIONE - GIORNI TRENTA (ANZICHE' SESSANTA, COME GENERALMENTE PREVISTO DALL'ART. 325 COD. PROC. CIV.) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Esclusa l'esistenza nell'ordinamento di un inderogato principio di proporzionalita' fra i termini utili per presentare appello e quelli utili per proporre ricorso per cassazione (anch'esso configurabile come vero e proprio processo d'impugnazione), la diversita' di situazioni processuali (specie in ordine alle esigenze di patrocinio) tra i proponenti di diversi mezzi non ha rilievo di fronte ad interessi generali preminenti - quale, nell'ipotesi del giudizio di opposizione allo stato di adottabilita', la necessita' di definire rapidamente la posizione giuridica del minore, onde garantirgli certezza sul suo stato familiare - una volta che, con l'intrinseca congruita' dei termini (pur se indifferenziati), sia garantito, come nel caso, l'esercizio del diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost.. Senza dire che quanto meno opinabile, e certamente non ininfluente, e' la (asserita) maggiore difficolta' della situazione processuale propria del ricorrente per cassazione, e che neppure e' sintomo di irrazionalita' l'avere il legislatore ridotto - nel medesimo giudizio di adottabilita' - il solo (piu' ampio) termine del ricorso per cassazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314/14, comma terzo, cod. civ. - introdotto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, contenente modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile "Dell'adozione" - nella parte in cui dispone che nel giudizio sulla opposizione allo stato di adottabilita' la sentenza di appello e' impugnabile con ricorso per cassazione nel termine - ridotto - di trenta giorni; questione sollevata in quanto la previsione - in deroga all'art. 325 cod. proc. civ. - di un indifferenziato termine di impugnazione ingiustificatamente equiparerebbe situazioni processuali diverse, quale quella del ricorrente per cassazione rispetto a chi interponga appello o altro mezzo di gravame). - S. n. 57/1979, sulla necessita' di definire rapidamente la posizione giuridica del minore in istato di adottabilita', onde garantire allo stesso certezza nei rapporti familiari.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte