Sentenza 197/1986 (ECLI:IT:COST:1986:197)
Massima numero 12524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
12525
Titolo
SENT. 197/86 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - DIRITTO DEL FIGLIO ADOTTIVO AD AVERE UN'UNICA FAMIGLIA - PARIFICAZIONE DI STATUS A QUELLO DI FIGLIO LEGITTIMO A TITOLO ORIGINARIO (LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184) - RECISSIONE DI LEGAMI CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE - FONDAMENTO NELLA COSTITUZIONE.
SENT. 197/86 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - DIRITTO DEL FIGLIO ADOTTIVO AD AVERE UN'UNICA FAMIGLIA - PARIFICAZIONE DI STATUS A QUELLO DI FIGLIO LEGITTIMO A TITOLO ORIGINARIO (LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184) - RECISSIONE DI LEGAMI CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE - FONDAMENTO NELLA COSTITUZIONE.
Testo
Per quanto attiene alla disciplina degli effetti dell'adozione, il legislatore, ispirandosi alla fondamentale esigenza di tutela dell'interesse del minore, ha mantenuto la scelta gia' operata nel 1967 di garantire il diritto dello stesso ad avere un'unica famiglia, ove risulti necessario sostituirne una nuova a quella d'origine. Tale scelta, corrispondente alle direttive di cui agli artt. 30, secondo comma, e 31, terzo comma, Cost., e' stata anzi rafforzata e perfezionata: sia nel senso di sancire la definitiva parificazione dello status del figlio adottivo a quello del figlio legittimo a titolo originario, sia nel senso di recidere i residui legami del minore adottato con la famiglia di origine.
Per quanto attiene alla disciplina degli effetti dell'adozione, il legislatore, ispirandosi alla fondamentale esigenza di tutela dell'interesse del minore, ha mantenuto la scelta gia' operata nel 1967 di garantire il diritto dello stesso ad avere un'unica famiglia, ove risulti necessario sostituirne una nuova a quella d'origine. Tale scelta, corrispondente alle direttive di cui agli artt. 30, secondo comma, e 31, terzo comma, Cost., e' stata anzi rafforzata e perfezionata: sia nel senso di sancire la definitiva parificazione dello status del figlio adottivo a quello del figlio legittimo a titolo originario, sia nel senso di recidere i residui legami del minore adottato con la famiglia di origine.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 31
co. 3
Altri parametri e norme interposte