Sentenza 197/1986 (ECLI:IT:COST:1986:197)
Massima numero 12525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  01/07/1986;  Decisione del  01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12524


Titolo
SENT. 197/86 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - NUOVA REGOLAMENTAZIONE DI DETTA MATERIA - POSSIBILITA' DI ESTENDERE AGLI ADOTTATI IN FORMA "SPECIALE" GLI EFFETTI DELL'ADOZIONE PREVISTI DALLA NUOVA NORMATIVA - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - l 4 maggio 1983, n. 184, art. 79. - cst artt. 3, 30, comma secondo, e 31, comma secondo.

Testo
Lungi dall'introdurre un istituto nuovo, la legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione, ha recepito i tratti fondamentali dell'adozione "speciale" quale regolata dalla previgente legge n. 431 del 1967 (gia' conforme, in linea generale, alle direttive costituzionali in materia), elevandola a modello generale e rafforzandone gli effetti in funzione di piu' ampia tutela dei fondamentali interessi del minore. E' da ritenere, pertanto, che la disciplina degli effetti dell'adozione ex lege n. 184 sia applicabile automaticamente ai rapporti adottivi sorti in base alla legge n. 431, senza necessita' di esperire, a tal fine, il procedimento giudiziario di cui all'art. 79; con conseguente inidoneita' della stessa legge n. 431 - espressamente abrogata dall'art. 67, legge n. 184 - a disciplinare ulteriormente (e ultrattivamente) gli effetti dei rapporti anzidetti, stante la connotazione pubblicistica della normativa in materia di status degli adottati, connotazione la quale esclude, altresi', che sia di "dubbia legittimita' costituzionale" la produzione (ope legis), "al di fuori della volonta' degli interessati" di effetti piu' ampi di quelli riconnessi (dalla precitata legge n. 431) all'adozione "speciale", poiche' rispetto alla volonta' degli adottandi - irrilevante quella dei loro parenti collaterali - e' preminente, nello stesso procedimento di adozione, la considerazione degli interessi del minore, ed in quanto il legislatore e' libero di modificare - nel rispetto dei principi costituzionali - situazioni (gia') interamente predeterminate dalla legge. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, legge n. 184 del 1983, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 30, comma secondo, e 31, comma secondo, Cost. - in quanto la norma censurata non prevederebbe la possibilita' che gli effetti dell'adozione previsti dalla stessa legge n. 184 siano estesi (oltre che agli affiliati o adottati in forma "ordinaria") anche agli adottati in forma "speciale" ex lege n. 431 del 1967). - S. n. 11/1981, la quale ha sottolineato che dai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost., discende che l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravita'; il che significa, tra l'altro, che a questi interessi vadano subordinati tanto quelli degli adottanti (o aspiranti tali) quanto quelli della famiglia di origine.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30  co. 2

Costituzione  art. 31  co. 2

Altri parametri e norme interposte