Sentenza 198/1986 (ECLI:IT:COST:1986:198)
Massima numero 12526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
12527
Titolo
SENT. 198/86 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - TUTELA DEI MINORI - COMPORTA UNA EDUCAZIONE SOSTITUTIVA GARANTITA DA UNA SITUAZIONE FAMILIARE NON PRECARIA NE' CONFLITTUALE - FONDAMENTO IN PRINCIPI COSTITUZIONALI - CRITERIO DELL'ADEGUATEZZA IN CONCRETO DELLA FAMIGLIA ADOTTIVA - ESIGENZA SODDISFATTA IN VIRTU' DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 DAI POTERI CONFERITI AL GIUDICE E DALLA SALVAGUARDIA DEI RAPPORTI CREATISI COL TEMPO TRA IL MINORE E GLI AFFIDATARI.
SENT. 198/86 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - TUTELA DEI MINORI - COMPORTA UNA EDUCAZIONE SOSTITUTIVA GARANTITA DA UNA SITUAZIONE FAMILIARE NON PRECARIA NE' CONFLITTUALE - FONDAMENTO IN PRINCIPI COSTITUZIONALI - CRITERIO DELL'ADEGUATEZZA IN CONCRETO DELLA FAMIGLIA ADOTTIVA - ESIGENZA SODDISFATTA IN VIRTU' DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 DAI POTERI CONFERITI AL GIUDICE E DALLA SALVAGUARDIA DEI RAPPORTI CREATISI COL TEMPO TRA IL MINORE E GLI AFFIDATARI.
Testo
Va ribadito che la tutela dei fondamentali interessi del minore - vero "centro di gravita' dell'istituto dell'adozione" alla stregua degli artt. 2 e 30, commi primo e secondo, Cost. - richiede, tra l'altro, che l'individuazione della famiglia adottiva abbia carattere di "adeguatezza", il che comporta la ricerca della soluzione ottimale "in concreto", allo scopo di assicurare al minore un'educazione sostitutiva garantita da una situazione familiare non precaria ne' conflittuale. Dal criterio dell'"adeguatezza in concreto" discende, quindi, la necessita', da un lato che siano conferiti al giudice poteri sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione piu' idonea a soddisfare gli interessi del minore, e dall'altro che possano trovare tutela i positivi rapporti creatisi col tempo tra il minore e gli affidatari. Esigenze, queste, che hanno trovato ampio riconoscimento nella disciplina introdotta dalla legge n. 184 del 1983. - S. nn. 145/1969; 11/1981.
Va ribadito che la tutela dei fondamentali interessi del minore - vero "centro di gravita' dell'istituto dell'adozione" alla stregua degli artt. 2 e 30, commi primo e secondo, Cost. - richiede, tra l'altro, che l'individuazione della famiglia adottiva abbia carattere di "adeguatezza", il che comporta la ricerca della soluzione ottimale "in concreto", allo scopo di assicurare al minore un'educazione sostitutiva garantita da una situazione familiare non precaria ne' conflittuale. Dal criterio dell'"adeguatezza in concreto" discende, quindi, la necessita', da un lato che siano conferiti al giudice poteri sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione piu' idonea a soddisfare gli interessi del minore, e dall'altro che possano trovare tutela i positivi rapporti creatisi col tempo tra il minore e gli affidatari. Esigenze, queste, che hanno trovato ampio riconoscimento nella disciplina introdotta dalla legge n. 184 del 1983. - S. nn. 145/1969; 11/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 2
Altri parametri e norme interposte