Sentenza 198/1986 (ECLI:IT:COST:1986:198)
Massima numero 12527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
12526
Titolo
SENT. 198/86 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - NUOVA REGOLAMENTAZIONE DI DETTA MATERIA - DISCIPLINA TRANSITORIA - POSSIBILITA' DI ESTENDERE AGLI ADOTTATI IN FORMA "ORDINARIA" GLI EFFETTI DELL'ADOZIONE PREVISTI DALLA NUOVA NORMATIVA - CONDIZIONI - PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI CONIUGIO (SENZA CHE SIA INTERVENUTA SEPARAZIONE, NEPPURE DI FATTO) FRA GLI ADOTTANTI, AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI ESTENSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 198/86 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - NUOVA REGOLAMENTAZIONE DI DETTA MATERIA - DISCIPLINA TRANSITORIA - POSSIBILITA' DI ESTENDERE AGLI ADOTTATI IN FORMA "ORDINARIA" GLI EFFETTI DELL'ADOZIONE PREVISTI DALLA NUOVA NORMATIVA - CONDIZIONI - PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI CONIUGIO (SENZA CHE SIA INTERVENUTA SEPARAZIONE, NEPPURE DI FATTO) FRA GLI ADOTTANTI, AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI ESTENSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La tutela dei fondamentali interessi del minore - richiedente, tra l'altro, che l'"individuazione della famiglia sostitutiva" abbia carattere di "adeguatezza" alle condizioni particolari del minore, e dunque che il giudice ricerchi la soluzione "in concreto" ottimale, valutando in ogni caso anche "la consistenza dei legami affettivi che si siano creati col tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria" - ha indotto il legislatore a derogare, in taluni casi (artt. 25 e 44, legge 4 maggio 1983, n. 184), al requisito - pur razionalmente affermato in via generale (art. 6 stessa legge) - della persistenza (senza che sia intervenuta separazione, neppure di fatto) del rapporto di coniugio fra gli adottanti: in particolare, l'art. 25 della legge n. 184 - che presenta, oltre a notevoli analogie procedimentali, una sostanziale omogeneita' con l'art. 79 - consente l'adozione anche a chi si sia separato nel corso dell'affidamento preadottivo, rimettendo al giudice la valutazione circa la prevalenza dell'una o dell'altra delle esigenze in gioco (presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori; ovvero consolidamento dei rapporti affettivi instauratosi di fatto). Raffrontata alla quale situazione, la rigida preclusione della possibilita' che gli adottati in forma "ordinaria" conseguano, malgrado l'avvenuta separazione o divorzio degli adottanti, la piu' favorevole disciplina di status prevista dalla legge n. 184 del 1983, appare priva di razionale giustificazione, in quanto anche le situazioni degli adottati ai sensi del previgente art. 291 cod. civ. sono caratterizzate dalla preesistenza di legami - di norma piu' solidi rispetto a quelli che sorgono durante il breve periodo di affidamento preadottivo - fra i soggetti dell'instaurando rapporto, legami della cui consistenza deve poter tenere conto - nel superiore interesse del minore - il giudice, cui la legge rimette la valutazione (sia della domanda di adozione ex art. 25, che) della domanda di estensione ex art. 79. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbite le doglianze prospettate in riferimento agli artt. 2, 30, comma secondo, e 31, comma secondo, Cost.) - il comma primo dell'art. 79 cit., nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non piu' uniti in matrimonio alla data di presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del cod. civ., precedentemente in vigore.
La tutela dei fondamentali interessi del minore - richiedente, tra l'altro, che l'"individuazione della famiglia sostitutiva" abbia carattere di "adeguatezza" alle condizioni particolari del minore, e dunque che il giudice ricerchi la soluzione "in concreto" ottimale, valutando in ogni caso anche "la consistenza dei legami affettivi che si siano creati col tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria" - ha indotto il legislatore a derogare, in taluni casi (artt. 25 e 44, legge 4 maggio 1983, n. 184), al requisito - pur razionalmente affermato in via generale (art. 6 stessa legge) - della persistenza (senza che sia intervenuta separazione, neppure di fatto) del rapporto di coniugio fra gli adottanti: in particolare, l'art. 25 della legge n. 184 - che presenta, oltre a notevoli analogie procedimentali, una sostanziale omogeneita' con l'art. 79 - consente l'adozione anche a chi si sia separato nel corso dell'affidamento preadottivo, rimettendo al giudice la valutazione circa la prevalenza dell'una o dell'altra delle esigenze in gioco (presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori; ovvero consolidamento dei rapporti affettivi instauratosi di fatto). Raffrontata alla quale situazione, la rigida preclusione della possibilita' che gli adottati in forma "ordinaria" conseguano, malgrado l'avvenuta separazione o divorzio degli adottanti, la piu' favorevole disciplina di status prevista dalla legge n. 184 del 1983, appare priva di razionale giustificazione, in quanto anche le situazioni degli adottati ai sensi del previgente art. 291 cod. civ. sono caratterizzate dalla preesistenza di legami - di norma piu' solidi rispetto a quelli che sorgono durante il breve periodo di affidamento preadottivo - fra i soggetti dell'instaurando rapporto, legami della cui consistenza deve poter tenere conto - nel superiore interesse del minore - il giudice, cui la legge rimette la valutazione (sia della domanda di adozione ex art. 25, che) della domanda di estensione ex art. 79. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbite le doglianze prospettate in riferimento agli artt. 2, 30, comma secondo, e 31, comma secondo, Cost.) - il comma primo dell'art. 79 cit., nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non piu' uniti in matrimonio alla data di presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del cod. civ., precedentemente in vigore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte