Sentenza 20/2021 (ECLI:IT:COST:2021:20)
Massima numero 43603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
12/01/2021; Decisione del
12/01/2021
Deposito del 12/02/2021; Pubblicazione in G. U. 17/02/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Adeguata motivazione delle censure - Attinenza al merito della valutazione di conferenza del parametro costituzionale asseritamente violato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Adeguata motivazione delle censure - Attinenza al merito della valutazione di conferenza del parametro costituzionale asseritamente violato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione e inconferenza del parametro evocato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, ultimo periodo, della legge reg. Veneto n. 44 del 2019. Il ricorrente ha svolto un'argomentazione adeguata a fondamento dell'impugnazione, poiché l'oggetto e le ragioni delle censure sono stati esposti in maniera intelligibile. Ciò consente alla Corte costituzionale lo scrutinio del merito e, in tale sede, dovrà valutarsi anche la conferenza del parametro evocato.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione e inconferenza del parametro evocato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, ultimo periodo, della legge reg. Veneto n. 44 del 2019. Il ricorrente ha svolto un'argomentazione adeguata a fondamento dell'impugnazione, poiché l'oggetto e le ragioni delle censure sono stati esposti in maniera intelligibile. Ciò consente alla Corte costituzionale lo scrutinio del merito e, in tale sede, dovrà valutarsi anche la conferenza del parametro evocato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
25/11/2019
n. 44
art. 28
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte