Sentenza 199/1986 (ECLI:IT:COST:1986:199)
Massima numero 12529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  01/07/1986;  Decisione del  01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:  12528  12530


Titolo
SENT. 199/86 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE INTERNAZIONALE - MINORI STRANIERI IN STATO DI ABBANDONO NEL TERRITORIO NAZIONALE - ESTENSIONE AD ESSI DELLA GIURISDIZIONE E DELLA LEGGE REGOLATRICE ITALIANA - NON APPLICABILITA', PER ESPRESSA IRRETROATTIVITA', ALLE PROCEDURE DI ADOZIONE GIA' IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA - LIMITAZIONE DEL "FAVOR MINORIS" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Precludendo, in termini generali, l'applicabilita' della nuova normativa sull'adozione internazionale alle procedure (gia' definite o) in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'art. 76 della stessa esprime una scelta razionalmente ispirata al fine del "favor minoris" e comunque rientrante nella discrezionalita' del legislatore, alla cui valutazione, fuori della materia penale, e' rimessa l'opzione fra retroattivita' ed irretroattivita', con il solo limite che non siano contraddetti principi e valori costituzionali. Ma, per la parte in cui coinvolge (anche) l'art. 37 della legge medesima - il quale, eliminando le incertezze cui dava comunque luogo la precedente legge n. 431 del 1967, estende la giurisdizione e la legge regolatrice italiana al minore straniero in stato di abbandono nel territorio nazionale -, l'anzidetta scelta di generale irretroattivita' appare incongrua, giacche' sottrae il minore straniero abbandonato in Italia prima dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983 (pur qualificabile, ex art. 5 legge n. 431 cit., come cittadino potenziale) alla protezione della legge italiana, violando in tal modo la garanzia, valida in forza dell'art. 2 Cost. anche per lo straniero, dei diritti umani, tra cui v'e' il diritto dell'abbandonato ad una famiglia degli affetti in mancanza di quella del sangue; e, per altro verso, l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata limitazione - per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge n. 184 - del "favor minoris" al solo minore italiano. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. - l'art. 76 della detta legge, nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 della stessa alle procedure gia' iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte