Sentenza 199/1986 (ECLI:IT:COST:1986:199)
Massima numero 12530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Titolo
SENT. 199/86 C. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' - NON ASSURGE A PRECETTO PENALE, FATTA ECCEZIONE PER LA MATERIA PENALE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA IN RELAZIONE AI FINI DA RAGGIUNGERE - LIMITE DELLA NON CONTRADDIZIONE CON I VALORI COSTITUZIONALI.
SENT. 199/86 C. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' - NON ASSURGE A PRECETTO PENALE, FATTA ECCEZIONE PER LA MATERIA PENALE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA IN RELAZIONE AI FINI DA RAGGIUNGERE - LIMITE DELLA NON CONTRADDIZIONE CON I VALORI COSTITUZIONALI.
Testo
Va ribadito che nel nostro ordinamento il principio della irretroattivita' della legge non assurge, nella sua assolutezza, a principio costituzionale, salva sempre la statuizione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, relativa alla materia penale. Pertanto e' rimessa alla valutazione del legislatore la scelta tra retroattivita' ed irretroattivita' in ordine ai fini che intende raggiungere, con il solo limite che non siano contraddetti principi e valori costituzionali. - S. nn. 118/1957; 36/1985.
Va ribadito che nel nostro ordinamento il principio della irretroattivita' della legge non assurge, nella sua assolutezza, a principio costituzionale, salva sempre la statuizione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, relativa alla materia penale. Pertanto e' rimessa alla valutazione del legislatore la scelta tra retroattivita' ed irretroattivita' in ordine ai fini che intende raggiungere, con il solo limite che non siano contraddetti principi e valori costituzionali. - S. nn. 118/1957; 36/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte