Sentenza 200/1986 (ECLI:IT:COST:1986:200)
Massima numero 12531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
01/07/1986; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 18/07/1986; Pubblicazione in G. U. 25/07/1986
Massime associate alla pronuncia:
12532
Titolo
SENT. 200/86 A. IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZE PRONUNCIATE IN ISTRUZIONE FORMALE - PROSCIOGLIMENTO PER NON PUNIBILITA' PERCHE' IL FATTO NON COSTITUTISCE REATO - APPELLABILITA' DELL'IMPUTATO SOLO SE SIA STATA O POSSA ESSERE APPLICATA UNA MISURA DI SICUREZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PUBBLICO MINISTERO - RICHIAMO A PRECEDENTI DECISIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (PARZIALE) - EFFETTI DELLA DECISIONE ADOTTATA - IPOTESI PARTICOLARI - RICORSO PER CASSAZIONE - CONVERTIBILITA' IN APPELLO.
SENT. 200/86 A. IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZE PRONUNCIATE IN ISTRUZIONE FORMALE - PROSCIOGLIMENTO PER NON PUNIBILITA' PERCHE' IL FATTO NON COSTITUTISCE REATO - APPELLABILITA' DELL'IMPUTATO SOLO SE SIA STATA O POSSA ESSERE APPLICATA UNA MISURA DI SICUREZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PUBBLICO MINISTERO - RICHIAMO A PRECEDENTI DECISIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (PARZIALE) - EFFETTI DELLA DECISIONE ADOTTATA - IPOTESI PARTICOLARI - RICORSO PER CASSAZIONE - CONVERTIBILITA' IN APPELLO.
Testo
Il principio, gia' affermato in precedenti decisioni, secondo il quale le norme processuali penali che negano all'imputato il diritto di proporre appello contro provvedimenti suscettibili di essere appellati dal pubblico ministero violano congiuntamente gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., quando si tratti di provvedimenti dei quali pure l'imputato possa avere ragione di lamentarsi, va ribadito in tutte le ipotesi di proscioglimento in cui il legislatore attribuisce un fatto, o non esclude l'attribuzione di un fatto che, pur non costituendo reato, puo' "essere giudicato sfavorevolmente dall'opinione pubblica o comunque dalla coscienza sociale". Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 387, comma terzo, cod. proc. pen. - nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517 - nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perche' trattasi di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato", se non nelle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza. Il riconosciuto diritto dell'imputato di interporre appello nell'ipotesi de qua comporta inoltre che, in caso di contemporaneo ricorso per cassazione contro la sentenza suddetta del pubblico ministero e dell'imputato, il ricorso dell'imputato, quando sia stato ritenuto dalla cassazione ammissibile - con implicito attestato dell'interesse dello stesso a proporre l'impugnazione - si converte in appello. - S. nn. 70/1975, 73/1978, 53/1981, 224/1983, 299/1985, 110/1986, 190/1970; 155/1974; 62/1981, 151/1967, 175/1971.
Il principio, gia' affermato in precedenti decisioni, secondo il quale le norme processuali penali che negano all'imputato il diritto di proporre appello contro provvedimenti suscettibili di essere appellati dal pubblico ministero violano congiuntamente gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., quando si tratti di provvedimenti dei quali pure l'imputato possa avere ragione di lamentarsi, va ribadito in tutte le ipotesi di proscioglimento in cui il legislatore attribuisce un fatto, o non esclude l'attribuzione di un fatto che, pur non costituendo reato, puo' "essere giudicato sfavorevolmente dall'opinione pubblica o comunque dalla coscienza sociale". Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 387, comma terzo, cod. proc. pen. - nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517 - nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perche' trattasi di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato", se non nelle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza. Il riconosciuto diritto dell'imputato di interporre appello nell'ipotesi de qua comporta inoltre che, in caso di contemporaneo ricorso per cassazione contro la sentenza suddetta del pubblico ministero e dell'imputato, il ricorso dell'imputato, quando sia stato ritenuto dalla cassazione ammissibile - con implicito attestato dell'interesse dello stesso a proporre l'impugnazione - si converte in appello. - S. nn. 70/1975, 73/1978, 53/1981, 224/1983, 299/1985, 110/1986, 190/1970; 155/1974; 62/1981, 151/1967, 175/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte